Con la sentenza nr. 40751/2021 pubblicata 20 dicembre 2021, n. 40751, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione dell’onere della prova nei giudizi di opposizione di terzo all’esecuzione.
Giovedi 23 Dicembre 2021 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal pignoramento mobiliare di un natante, completo di due motori, che veniva eseguito dall’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore all’interno di un cantiere navale gestito da una società terza rispetto al creditore e al debitore. Avverso il suddetto pignoramento veniva proposta opposizione da un terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., il quale assumeva di essere il proprietario del natante pignorato, rivendicandone, quindi, la proprietà. Nella fase interinale il giudice sospendeva l’esecuzione e all’esito della fase del giudizio di merito, l’opposizione veniva rigettata dal Tribunale.
La decisione di primo grado veniva ribaltata dalla Corte di Appello la quale, nel decidere il gravame interposto dalla opponente lo accoglieva e dichiarava nullo il pignoramento, osservando che al caso di specie non poteva applicarsi la presunzione di proprietà desumibile dall’art. 513 c.p.c. in quanto il bene non era stato pignorato nell'abitazione del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, ma in un cantiere di rimessaggio, con la conseguenza che incombeva sul creditore procedente fornire la prova che il bene pignorato fosse di proprietà del debitore.
La questione giungeva, così all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla creditrice avverso la sentenza di secondo grado la quale deduceva l’erroneità di tale decisione in quanto i giudici della Corte territoriale avevano dato per scontato che il pignoramento fosse stato eseguito in un luogo diverso dall’abitazione o dall’ufficio del debitore e, pertanto, avevano ritenuto inapplicabile al caso di specie la presunzione di cui all’art. 513 c.p.c, senza che il terzo opponente avesse fornito la prova che il luogo dove era stato eseguito il pignoramento fosse privo di ogni rapporto di fatto con il debitore.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dalla Cassazione con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame che ha affermato il seguente principio di diritto “nell’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c., l’opponente ha l’onere di provare la titolarità del diritto vantato sui beni pignorati sia quando il pignoramento è avvenuto nella casa del debitore, sia quanto è avvenuto altrove”.
Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno osservato che:
1. l'opposizione ex art. 619 c.p.c. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione;
2. l’opposizione ex art. 619 c.p.c. non è un’azione di rivendicazione ma un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione;
3. essa è soggetta al generale principio secondo il quale l’onere della prova ricade sul soggetto che da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli;
4. a tali princìpi non derogano le regole dettate dal codice di rito in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, le quali incidono solo sul contenuto dell'onere della prova, ma non sulle regole di riparto di esso.
5. se vengono pignorati beni rinvenuti nella casa del debitore, il terzo opponente ha l'onere di provare sia la titolarità del diritto vantato, sia l'affidamento dei beni al debitore in epoca anteriore al pignoramento;
6. se vengono pignorati beni che non si trovano nella casa del debitore, ma che il terzo possessore consente di esibire all'ufficiale giudiziario, il terzo opponente è esonerato dalla sola prova dell'affidamento, ma non è affatto esonerato dalla prova di essere proprietario dei beni pignorati.