Separazione consensuale e decorrenza dell'assegno di mantenimento.

Con la sentenza n. 41232/2021 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione della decorrenza dell'assegno di mantenimento nell'importo stabilito in sede di separazione consensuale.

Martedi 28 Dicembre 2021

Il caso: Caia notificava a Tizio, coniuge in regime di separazione consensuale, due precetti, per un importo complessivo di € 82.511,58 relativi agli assegni previsti nei relativi accordi trasfusi nel ricorso di separazione oggetto di omologa in data 08/05/2013.

Tizio proponeva opposizione avanti al tribunale, che, nell'accoglierla, rilevava quanto segue:

- nessuna decorrenza era stata indicata dai coniugi nel ricorso o fissata nel provvedimento di omologa;

- nella separazione consensuale - a differenza che in quella giudiziale, alla quale soltanto andava applicato il principio generale della decorrenza degli effetti dalla domanda, salva diversa espressa determinazione in sentenza - il regolamento concordato tra coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo, acquistava efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione.

La Corte d'Appello, adita da Caia, in accoglimento del gravame, respingeva le opposizioni, ritenendo la decorrenza dell'assegno a favore di coniugi e figli dalla data della domanda.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ribadisce quanto segue:

a) un conto è l'efficacia e cioè la produzione dell'effetto proprio dell'atto, altro è la decorrenza di quello: l'effettiva pronuncia del provvedimento di omologa costituirà ovviamente condizione ineliminabile perché l'effetto venga a giuridica esistenza, ma appunto rendendo definitivamente operativo l'assetto di interessi complessivamente valutato dai coniugi in sede di deposito del ricorso congiunto come corrispondente al meglio alle reciproche e rispettive esigenze;

b) ne consegue che, a meno di univoci elementi sulla sussistenza di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi, beninteso ove non sia diversamente ma univocamente indicato da chi l'atto ha formato;

c) da qui il seguente principio di diritto: «l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa».

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