Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, accoglie il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti dichiarato inammissibile ex art. 67 co 4 CCII.
Lunedi 30 Giugno 2025 |
Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il reclamo proposto dai consumatori avverso il decreto del 4.3.2025 che aveva dichiarato inammissibile la proposta di piano ex art. 67 CCII per violazione del limite biennale di moratoria previsto al co. 4.
Motivi accolti.
- Erronea applicazione dell’art. 67, co. 4 CCII: la norma, che prevede una moratoria massima di due anni per i creditori privilegiati, è stata interpretata dal giudice di prime cure quale limite rigido ed inderogabile, impedendo l’accesso alla procedura senza attivare il contraddittorio con i creditori.
- Violazione del principio del contraddittorio: il Tribunale ha ritenuto che l’inammissibilità sia stata pronunciata in violazione dell’art. 70 CCII, il quale attribuisce ai creditori la facoltà di esprimere osservazioni e formulare opposizione alla proposta. Il superamento del limite biennale può rilevare solo ove i creditori esercitino tale facoltà e il giudice verifichi la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Rilevanza della giurisprudenza di legittimità: il Collegio ha fatto riferimento alle pronunce di Cass. 17834/2019,27544/2019 e 34150/2024, secondo le quali la dilazione ultrannuale è ammissibile nel piano del consumatore qualora ai creditori prelatizi sia consentito esprimersi sulla convenienza economica della proposta.
Dispositivo: revoca del decreto impugnato per violazione procedurale; rimessione degli atti al giudice di prime cure per la prosecuzione ex art. 70, co. 1 CCII; compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della natura controversa della questione interpretativa.
Nota redazionale
Crisi del consumatore e moratoria oltre il biennio: il Tribunale di Napoli Nord riafferma il ruolo del contraddittorio Con decreto del 13 giugno 2025, il Tribunale di Napoli Nord (Pres. Petruzziello, Rel. Di Giorgio, Giud. Cirma) ha accolto il reclamo proposto ex art. 70, co. 1, CCII, avverso il provvedimento di inammissibilità del piano del consumatore fondato sulla presunta violazione del limite biennale di moratoria ex art. 67, co. 4, CCII.
Secondo il collegio, il giudice di prime cure ha anticipato il vaglio di convenienza, che l’articolato impianto procedimentale del codice della crisi assegna in prima battuta ai creditori. Il superamento del termine massimo previsto per la moratoria nei confronti dei crediti prelatizi non comporta infatti, ipso iure, l’inammissibilità della proposta, dovendo i creditori essere messi in condizione di esprimersi sulla convenienza ai sensi dell’art. 70, co. 3 e 7, CCII.
La pronuncia richiama e valorizza gli arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17834/2019; 27544/2019; 34150/2024), che riconoscono la legittimità di piani con dilazione superiore ai limiti legali, purché il creditore possa contestarne tempestivamente la convenienza nell’ambito del contraddittorio procedimentale.
Il Tribunale, pur ribadendo che il termine biennale indicato dall’art. 67, co. 4, CCII, discostandosi da Cass. n. 9549 pubblicata l’11/04/2025, va inteso quale termine finale per l’adempimento dei debiti privilegiati, ha ritenuto che tale profilo non potesse giustificare una declaratoria di inammissibilità ante causam, in assenza del coinvolgimento del ceto creditorio.
Per tale ragione, ha accolto il reclamo, revocato il decreto impugnato e disposto la rimessione degli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa l’eventuale sospensione dell’esecuzione pendente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità interpretativa della fattispecie.