Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il consumatore : step 1

All'interno del Codice della Crisi dell'Insolvenza e dell'Impresa d.lgs. n. 14/2019 ( CCII) è novellato anche il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già introdotto dalla L. n. 3/2012, che ha come finalità la soluzione dello stato di crisi di quei soggetti, consumatori o meno, non assoggettabili a fallimento e procedure concorsuali.

Venerdi 28 Giugno 2019

Consumatori, imprenditori commerciali non fallibili, imprenditori agricoli, start – up innovative, liberi professionisti, società tra professionisti, enti privati non commerciali, eredi dell'imprenditore sono dunque soggetti che hanno la possibilità di accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Lo scopo della procedura è porre fine allo stato di sovraindebitamento ( non di mera esposizione debitoria!) definito ex art. 6 co .2 lett. A L. n.3/2012 “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” ed ex art. 1 lett. c) CCII come " lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore" laddove con crisi si qualifica lo stato di difficoltà economica finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e con insolvenza l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Detta procedura vede da una parte il piano del consumatore e dall'altra l'accordo per la composizione della crisi laddove la scelta per la via da intraprendere è data dalla tipologia soggettiva del debitore: il consumatore può accedere al piano ed all’accordo, il non consumatore solo all'accordo.

L'accesso alla procedura di cui alla L. n. 3/2012, rivista ed ampliata dal CCII, non è automatico ma strettamente legato a fattori soggettivi ed oggettivi.

Più in particolare, rispetto al piano del consumatore è previsto che il debitore:

- sia un consumatore inteso ex art. 2 CCII co. 1 lett. e) come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Commerciale, artigiana e professionale;

- nei cinque anni precedenti la domanda di accesso alla procedura non sia già stato esdebitato od abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

- non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con proprio comportamento colpevole, in mala fede od in frode ( art. 69 CCII);

- fornisca tutta la documentazione necessaria per ricostruire lo storico della situazione debitoria, illustrare e giustificare le ragioni che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento oltre che motivare le scelte economiche effettuate.

E' essenziale infatti che il debitore sia meritevole e che col proprio comportamento non abbia cagionato lo stato di sovraindebitamento, anche abusando degli strumenti di accesso al credito, ponendo in essere rapporti ed obbligazioni nella consapevolezza di non disporre di adeguate risorse economiche per onorare gli impegni presi.

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