Condominio: nullo l'addebito delle spese legali stragiudiziali al condomino moroso

A cura della Redazione.

Con la sentenza n. 178/2025 il Tribunale di Pavia affronta la questione se sia legittimo o meno addebitare al condomino moroso le spese legali stragiudiziali relative all'invio da parte del legale, incaricato dal condominio, della lettera di messa in mora.

Martedi 15 Aprile 2025

Il caso: La condomina Mevia citava in giudizio il Condominio Delta al fine di ottenere, la dichiarazione di nullità della delibera assembleare impugnata con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 263,50, perché non dovuta, in quanto percepita sulla base di una delibera assembleare condominiale nulla; in particolare la ricorrente evidenziava che:

- aveva provveduto al pagamento delle prime due rate del bilancio preventivo 23/24, rispettivamente in data 26.7.2023, la prima rata di € 294,00 ed in data 4.8.2023 la seconda rata di € 295,00;

- in data 5.8.2023 aveva ricevuto da parte del legale del Condominio una lettera raccomandata contenente un generico sollecito per morosità riguardo al mancato pagamento delle spese condominiali per € 494,00, oltre alla richiesta di pagamento della somma di € 150,00 per il proprio intervento;

- dopo la ricezione della citata missiva, la ricorrente, in data 8.8.2023 aveva inviato una pec con la quale aveva evidenziato di aver già provveduto al pagamento delle prime due rate, prima della ricezione della raccomandata, ed in ogni caso di nulla dovere a titolo di spese legali;

- nonostante le contestazioni della ricorrente, l'assemblea approvava il bilancio consuntivo relativo alla gestione 2023/2024, contenente l'indicazione che alla ricorrente venivano addebitati € 260,10 a titolo spese legali.

Mevia impugnava la delibera, avendo avuto esito negativo il procedimento di mediazione.

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda della ricorrente, osserva quanto segue:

a) l'attività svolta dal legale integra propriamente un'attività di servizio giuridico legale svolta a beneficio dell'intero condominio, il quale, nel suo complesso, trae, almeno astrattamente, vantaggio dall'attività di recupero dei crediti condominiali non riscossi; coerentemente, salva diverso convezione, le spese devono essere ripartire su tutti i condomini secondo il riparto millesimale di proprietà;

b) tale conclusione è coerente con il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, particolarmente restrittiva circa la possibilità di derogare al criterio di riparto come indicato al primo comma e sull'interpretazione generale dell'art,1123: è stato precisato come " La possibilità di ripartizione delle spese personali di ciascun condomino "in funzione delle utilità che in concreto" lo stesso gode e ricava sostanzia un criterio che - a ben vedere- si riferisce all'uso di cose comuni e non ad altro, Quella possibilità si riferisce, infatti, ad "un servizio comune destinato ad essere fruito in misura diversa" e non già a fattispecie come quella in esame ove, in concreto, ricorre altra situazione non sussumibile nella norma comunque applicata. La concreta situazione per cui è causa (maggiori spese postali e costo servizio) si riferisce a servizi la cui natura salva la inapplicabilità del generale criterio di ripartizione ex art,1123 c, c" comma 1, (cui sembra aver fatto esclusivo riferimento la sentenza gravata)- e va valutata dal Giudice del fatto;

c) la spesa per compensi in ragione di attività prestata dall' avvocato incaricato dall'amministratore di condominio è, quindi, non addebitabile esclusivamente alla ricorrente (in assenza di suo esplicito consenso e di espressa previsione del regolamento di condominio), ma deve essere ripartita fra tutti i condomini in base al criterio legale dei millesimi, dato che i costi in esame non erano in nessun modo inerenti all'uso differenziato delle parti comuni condominiali; al contrario, l'intero condominio ha beneficiato della stessa attività di legale.

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