Con l'ordinanza n. 9319/2025, pubblicata il 9 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti per l'ammissibilità e la validità della notifica per pubblici proclami nell’ambito del processo civile.
Martedi 15 Aprile 2025 |
La norma di riferimento è l'art. 150 del Codice di procedura civile il quale prevede la possibilità di procedere con la notifica per pubblici proclami nel caso in cui la stessa nei modi ordinari risulti sommamente difficile a causa del rilevante numero di destinatari ovvero per la difficoltà di identificarli tutti.
Il CASO: La vicenda approdata all'esame dei giudici della Suprema Corte riguardava l'impugnazione di un testamento olografo con il quale il de cuius aveva nominato un erede universale.
Gli attori deducevano il difetto di olografia del testamento e chiedevano, in ogni caso, che venisse dichiarata l'inefficacia e l'annullabilità della scheda testamentaria per incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione, nonché l'esclusione del convenuto per indegnità e la sua condanna al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei beni ereditari.
Il Tribunale adito ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, disponendo che la notifica venisse eseguita per pubblici proclami ai sensi dell'art.150 c.p.c.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda di nullità del testamento.
La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, la quale dichiarava la nullità del testamento e sussistenti i presupposti per la notifica ex art. 150 c.p.c. nei confronti di tutti gli eredi ex lege della de cuius.
La questione veniva, quindi, sottoposta all'esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall'originario convenuto il quale, relativamente alla notifica per pubblici proclami, denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 137,140 e 150 c.p.c.
Secondo il ricorrente, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la notifica per pubblici proclami, essendo il fratello degli attori e che questi ultimi erano a conoscenza della sua residenza. Inoltre, evidenziava che la notifica per pubblici proclami aveva comportato il tardivo intervento nel giudizio e, precisamente, dopo il decorso dei termini ex art. 183 c.p.c., impedendogli di proporre tempestivamente autonome domande.
LA DECISIONE: Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha osservato che:
come affermato in dottrina e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, l’art. 150 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente, ma identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono essere venuti a trovare;
tale forma di notificazione conduce alla conoscenza legale dell'atto da notificare in quanto è sostenuta da un notevole grado di probabilità che i destinatari acquisiscano effettiva conoscenza dell'atto;
in tema di notificazioni per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari. Pertanto, è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi;
la notifica per pubblici proclami è valida nel caso in cui laddove la notifica sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria;
la mancata indicazione specifica dei possibili destinatari non può essere considerata causa di nullità dell'atto, derivando la necessità di procedere alla notificazione per pubblici proclami proprio dalla difficoltà di identificare tutti i destinatari, positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria con il provvedimento autorizzatorio.
1.3. Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, l'integrazione del contraddittorio riguardava un numero rilevante di destinatari che era difficile individuare con precisione e rintracciare in quanto alcuni eredi erano deceduti, anche all'estero, e non vi era certezza del luogo di residenza. Pertanto, la mancata specificazione di tali destinatari non comporta l'invalidità della notificazione. Una volta autorizzata la notificazione per pubblici proclami, essa costituisce una modalità di notifica nei confronti di tutti i litisconsorti necessari sicché, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti, il ricorrente non può dolersi della circostanza che a lui non sia stata effettuata la notifica nei modi ordinari.