Creditore agisce contro il condomino moroso: Condominio sempre litisconsorte necessario?

A cura della Redazione.

Qualora il singolo condomino agisca in opposizione all'esecuzione intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario con il Condominio, trattandosi di questioni che involgono unicamente il rapporto tra il creditore intimante ed il singolo condomino intimato.

Giovedi 6 Febbraio 2025

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29792/2024.

Il caso: In forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, recante condanna del Condominio Alfa al pagamento del corrispettivo di lavori edili oggetto di contratto di appalto, la Curatela del fallimento della società Delta s.r.l. in liquidazione intimò a Tizio, quale condomino del predetto condominio, precetto di pagamento della complessiva somma di euro 51.910, 58, di cui euro 30.393, 58 per sorte capitale.

Tizio proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma cpc, contestando l’entità della somma dovuta, siccome non corrispondente alla propria quota millesimale.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, limitava l’efficacia del precetto all’importo di euro 22.778, 53; sull’appello interposto dall’originario opponente, la Corte territoriale accertava la situazione debitoria dell’appellante in misura pari ad euro 15.099, 94 (oltre interessi legali dal 30 aprile 2013) e per tale importo dichiarava il diritto dell’intimante a procedere alla minacciata azione esecutiva.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto necessaria la partecipazione alla lite del Condominio (e, quindi, non aver disposto la rimessione avanti il primo giudice, stante la pretermissione dell’ente collettivo nella controversia di prime cure), conseguenza della qualificazione dell’azione del terzo creditore nei riguardi del condomino moroso come azione surrogatoria.

Per la Cassazione la censura è infondata alla luce dei seguenti rilievi:

a) nel caso in esame, l’azione minacciata dal creditore con il precetto (e contrastata con l’opposizione) è una tipica azione esecutiva, diretta in danno del singolo condomino in virtù di un decreto di ingiunzione al pagamento di somme emesso nei confronti dell’ente condominiale: e tanto, ben legittimamente, in forza del consolidato orientamento di nomofilachia secondo cui il provvedimento giudiziale recante condanna del condominio per un credito vantato da chi abbia contratto con l’amministratore rappresenta titolo esecutivo nei confronti di tutti i condòmini, pur se non parti del giudizio e neppure individuati nominativamente nel provvedimento;

b) l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. in esame ha ad oggetto, in base al thema decidendum definito dai motivi sollevati, la corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l’imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio;

c) è evidente come rispetto a siffatta azione esecutiva - di cui è indiscutibile la titolarità immediata e diretta (e non già derivata dall’altrui inerzia) in capo al creditore - e rispetto alla controversia oppositiva sia del tutto eccentrico ed inconferente anche il mero prospettare una legittimazione a resistere (o comunque una necessaria partecipazione alla lite) dell’ente condominiale, estraneo a questioni che involgono unicamente il rapporto tra il creditore intimante ed il singolo condomino intimato; non sussiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario del Condominio.

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