Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore.
Mercoledi 16 Aprile 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10898/2025.
Il caso: Mevia, mentre stava percorrendo la strada statale nell'abitato del Comune di Alfa con direzione di marcia A-B alla guida della sua autovettura, a una velocità superiore al limite di 50 km/h previsto in loco, non si avvedeva della presenza del pedone Tizio, che stava camminando in prossimità della linea longitudinale di delimitazione della carreggiata, e lo urtava con la parte anteriore destra dell'autovettura; Tizio, a seguito dell'incidente, decedeva.
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Locri di condanna di Mevia in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.
Mevia ricorre in Cassazione, evidenziando che:
1. dall'istruttoria era emerso che il tratto di strada, posto al di fuori del centro abitato, non era illuminato e che la vittima, indossante abiti scuri, lo stava percorrendo a ridosso della linea di carreggiata, nonostante vi fosse una distanza con il guard-rail di almeno 1,5 metri;
2. difetterebbe, dunque, il requisito della cosiddetta causalità della colpa, ovvero la verifica della introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che:
a) la Corte distrettuale ha ritenuto accertata la violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 141 CdS, espressamente indicata nel capo di imputazione e ha osservato che l'imputata aveva tenuto una condotta di guida non adeguata alle caratteristiche della strada, in assenza di illuminazione e in un tratto in cui erano presenti esercizi commerciali e fabbricati segnalati anche attraverso il segnale di pericolo "abitato";
b) in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità;
c) con particolare riferimento al tema dell'investimento del pedone, si è sostenuto che il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile;
d) occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo: di contro il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada.
e) nel caso in esame, nei due gradi di giudizio è stato osservato che la presenza di una persona a piedi nel tratto di strada interessato dal sinistro era prevedibile, trattandosi di strada fiancheggiata da edifici in cui era presente il cartello con la segnalazione "abitato" e che la condotta di guida rispettosa delle regole di cui all'art. 141 CdS avrebbe evitato l'impatto dell'auto con la vittima.