Compensi avvocato: l'abbandono del giudizio equivale a transazione ex art. 68 L.P.

La Cassazione nel'ordinanza n.10952 del 24/04/2026 stabilisce che la responsabilità solidale delle parti per il pagamento degli onorari dell'avvocato, prevista dall'art. 68 della legge professionale, non sorge solo in presenza di una transazione in senso tecnico, ma anche quando la causa si estingua per abbandono o rinuncia agli atti ritualmente accettata, purché il giudice non abbia pronunciato sulle spese.

Lunedi 27 Aprile 2026

Premessa

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di solidarietà passiva delle parti per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato. La decisione chiarisce in modo netto che il presupposto applicativo dell'art. 68 L.P. non è la forma dell'accordo — transazione in senso tecnico o meno — bensì la sottrazione al giudice del potere di pronunciarsi sulle spese.

Il caso

L'avvocato Tizio agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Caio, chiedendone la condanna in solido con il proprio assistito Sempronio al pagamento dei compensi professionali maturati per la difesa in sedici procedimenti civili, tutti conclusi senza che fosse stato corrisposto il corrispettivo.

Il fondamento della domanda era l'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (legge professionale forense, vigente ratione temporis), in base al quale, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese dell'avvocato. Tizio sosteneva che i sedici giudizi erano stati definiti bonariamente tra i fratelli Caio e Sempronio e che, per effetto di tale accordo, anche Caio era tenuto in solido al pagamento.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo insufficienti gli elementi probatori a sostegno dell'esistenza della transazione, considerata quale presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 68 L.P. La Corte d'Appello di Roma — nella quale nel frattempo si era costituito il figlio di Caio, quale erede universale — confermava il rigetto dichiarando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di un capo fondamentale della sentenza di primo grado (art. 342 c.p.c.) e, nel merito, rilevando che le istanze istruttorie erano irrilevanti, poiché lo stesso appellante aveva dedotto che i giudizi erano stati abbandonati dalle parti — elemento che la Corte territoriale riteneva inidoneo a dimostrare un accordo transattivo.

I motivi del ricorso in Cassazione

Tizio ricorreva per cassazione articolando tre motivi:

  • Con il primo motivo denunciava la contraddittorietà della sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame e poi, di seguito, lo aveva comunque esaminato nel merito, con motivazione illogica e in violazione dell'art. 342 c.p.c.
  • Con il secondo motivo lamentava la falsa applicazione dell'art. 68 L.P. e degli artt. 1965 e 1967 c.c.: la Corte d'Appello avrebbe errato nell'escludere la transazione rilevante ai fini della solidarietà, ignorando che l'abbandono del giudizio o la rinuncia agli atti costituiscono essi stessi presupposto sufficiente per l'applicazione della norma. Allegava inoltre la mancanza o apparenza della motivazione (art. 132 c.p.c.) e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione dei documenti prodotti.
  • Con il terzo motivo censurava il rigetto delle istanze istruttorie, ritenendo violato l'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 68 L.P., nella parte in cui prevede che la prova dell'accordo possa essere raggiunta anche con l'abbandono del giudizio patrocinato.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Corte di Cassazione — Seconda Sezione Civile — dichiara inammissibile il primo motivo: la Corte d'Appello, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'appello, ha poi deciso nel merito rigettandolo, così privando di interesse la censura sul punto. I motivi riferiti al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sono inoltre inammissibili per la c.d. doppia conforme (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

La Corte accoglie invece il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'Appello abbia falsamente applicato l'art. 68 L.P. Il ragionamento della Cassazione muove dalla ratio della disposizione: la norma mira a garantire che il difensore non resti privo di tutela quando le parti, accordandosi, sottraggono al giudice la possibilità di pronunciarsi sulle spese processuali. Tale finalità verrebbe elusa se si richiedesse sempre un formale negozio transattivo.

La Corte enuncia il seguente principio:

L'obbligo solidale di pagamento del compenso professionale a carico di tutte le parti, previsto dall'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, non sorge solo dal perfezionamento di una transazione in senso tecnico, ma anche da qualsiasi accordo — compreso l'abbandono della causa o la rinuncia agli atti ritualmente accettata — che determini l'estinzione del processo senza che il giudice abbia pronunciato sulle spese. Per converso, la solidarietà non sussiste solo quando la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese, a prescindere dalla ragione della definizione della causa.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello era incorsa in errore: aveva desunto l'insussistenza di un accordo transattivo rilevante proprio dall'allegazione dell'abbandono dei giudizi, senza considerare che tale abbandono — per sé solo — integra il presupposto applicativo dell'art. 68 L.P., poiché sottrae al giudice il potere di provvedere sulle spese. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

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