Criteri per la liquidazione del compenso dell'avvocato in caso di transazione.

Con l’ordinanza n. 20547/2019, pubblicata il 30 luglio 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di determinazione del compenso professionale dell’avvocato nel caso in cui una causa di valore determinato venga transatta.

Giovedi 29 Agosto 2019

IL CASO: la vicenda prende spunto dal ricorso promosso da un avvocato che richiedeva il riconoscimento dei propri compensi professionali per l’attività svolta in favore di una società in liquidazione coatta amministrativa in alcuni giudizi promossi nei confronti della suddetta società da parte di alcuni suoi dipendenti per la mancata corresponsione del fondo integrativo pensioni.

In precedenza al legale era stata rigettata la richiesta di pagamento dei compensi formulata ai commissari liquidatori sul presupposto dell'esistenza di un accordo derogatorio dei minimi tariffari che era stato negato invece dal professionista. Quest’ultimo chiedeva l'ammissione al passivo in prededuzione del credito privilegiato oltre agli interessi e alla rivalutazione.

La domanda veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto proposta nella forma dell’opposizione allo stato passivo anziché nella forma dell’insinuazione tardiva del credito. L’appello proposto dal professionista avverso la sentenza di primo grado veniva accolto dalla Corte di Appello, la quale determinava il compenso del legale applicando le tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004, considerato che l'attività professionale dell'avvocato era relativa a giudizi iniziati tra il 1999 e il 2001, protrattisi sino al 2004/2005, determinando il valore delle cause sulla base delle somme per le quali erano intervenute le transazioni.

Avverso la suddetta decisione, il legale interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 e 113 c.p.c., e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, avendo la Corte di Appello determinato i compensi tenendo conto del valore delle singole controversie desunto dalle somme pattuite in base alle rispettive transazioni intervenute con i lavoratori e non invece dall'oggetto delle domande introduttive dei giudizi.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione, ritenendo errata la decisione impugnata, ha accolto il motivo del ricorso con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. Sez. 2, 23/01/2017, n. 1666; Cass. Sez. 2, 22/10/1975, n. 3496).

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