Deposito è parte dell'obbligazione principale di riparazione della vettura

A cura della Redazione.

Nella sentenza n. 187/2019 il Tribunale di Bolzano chiarisce caratteristiche e natura del deposito dell'autovettura nella autofficina per la riparazione.

Mercoledi 28 Agosto 2019

Il caso: Una turista straniera conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano una società di autoriparazione chiedendo di accertare la mora creditoria ex art. 1206 c.c., l'illegittimo esercizio del diritto di ritenzione da parte della resistente, di quantificare il corrispettivo spettante a quest'ultima e di condannare la stessa alla immediata restituzione del veicolo alla ricorrente, che descriveva i seguenti fatti:

  • in data 22.08.2015 aveva affidato la propria vettura all''officina della convenuta a seguito di un guasto sofferto durante le ferie in Italia; che la società stimava i costi per l'intervento in Euro 1.500,00;

  • il giorno antecedente al ritiro l'officina comunicava di non aver ultimato le riparazioni a causa dell'incompatibilità dei pezzi di ricambio ordinati, con conseguente ritardo ed aumento dei costi;

  • la ricorrente acconsentiva all'ordine dei nuovi pezzi, salvo contestare l'addebito delle spese per la prima riparazione, da ascrivere ad erronea valutazione dell'officina;

  • in data 15.09.2015 la ricorrente chiedeva l'invio della fattura relativa ai lavori svolti per ritirare la vettura; che la società quantificava in Euro 2.039,76 il dovuto oltre a chiedere il pagamento di Euro 15,00 al giorno per il deposito del veicolo, servizio, questo, che doveva essere ricompreso nel contratto di riparazione del veicolo.

    La società convenuta si costituiva contestando le domande avversarie e formulando domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento dell'importo pari ad Euro 3.324,57 oltre spese di custodia, pari ad Euro 12,30 al giorno a partire dal 28.01.2016 sino al ritiro della vettura.

    Il Tribunale, nell'accogliere le richieste della ricorrente, osserva quanto segue:

  • per consolidato orientamento giurisprudenziale, la custodia della vettura rappresenta prestazione accessoria rispetto alla riparazione, per la quale non spetta alcun compenso, salvo che risulti una diversa volontà delle parti;

  • in tema di quantificazione dell'importo dovuto ad una carrozzeria per la riparazione di un'autovettura, con riferimento alla domanda di pagamento - ulteriore rispetto a quello dovuto per la riparazione del veicolo - relativa all'attività di deposito della vettura, si osserva che il deposito della vettura incidentata presso l'autocarrozzeria costituisce parte dell'obbligazione principale, costituita dall'esecuzione degli interventi di riparazione;

  • infatti, secondo l'art. 1767 c.c. il deposito si presume gratuito, "salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti";

  • la Cassazione ha peraltro chiarito che, per vincere la presunzione di gratuità, "non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi”;

  • nel caso di specie, dall'istruttoria svolta non si evince che la società resistente sia munita di un deposito ove svolga attività di custodia, né è emerso che le parti avessero pattuito un compenso per la custodia.

Allegato:

Tribunale|Bolzano|Sezione 1|Civile|Sentenza|22 febbraio 2019 | n. 187

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