La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta aumento della volumetria

A cura della Redazione.
Mercoledi 28 Agosto 2019

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20423/2019 precisa le caratteristiche che deve avere una tettoia affinchè possa essere considerata sopraelevazione, con conseguente sua demolizione.

Il caso: Con atto di citazione il Condominio C. citava in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli S.F. per sentir dichiarare l'illegittimità di due manufatti da quegli realizzati sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale prospiciente la sua proprietà individuale, sul presupposto che essi fossero vietati sia dall'art.9 del regolamento condominiale che dall'art.1127 c.c., e per sentir condannare il convenuto all'eliminazione di dette costruzioni.

Il convenuto si costituiva negando che le due tettoie costituissero sopraelevazione e invocando in via riconvenzionale l'accertamento del suo diritto a mantenere i manufatti per intervenuta usucapione.

il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto alla demolizione delle tettoie, ritenendole contrarie all'art.9 del regolamento condominiale vigente e vietate dall'art.1127 c.c. in quanto arrecanti pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio.

La Corte d'Appello, su ricorso di S.F., rigettava l'impugnazione ritenendo che:

  • le due tettoie, in funzione del loro stabile ancoraggio alla muratura perimetrale del palazzo, costituiscono sopraelevazioni vietate dall'art.9 del regolamento condominiale;

  • le stesse, in quanto parzialmente visibili dall'esterno, compromettono l'aspetto architettonico dell'edificio, essendo "in contrasto con gli elementi tipologici del fabbricato ricavato da una villa padronale del 1800”;

  • non ha rilievo la circostanza che gli altri condomini abbiano già alterato l'aspetto del fabbricato con la costruzione di verande o altro.

    S.F. ricorre in Cassazione, che, nel respingere l'impugnazione, osserva che:

    a) la decisione della Corte territoriale è coerente con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione;

  • la Corte inoltre ha correttamente escluso la rilevanza delle pregresse superfetazioni realizzate da altri condomini, in virtù di un consolidato orientamento secondo il quale “è possibile dare rilievo alla compromissione dell'estetica del fabbricato, in presenza di già grave evidente compromissione del decoro architettonico dello stesso dovuta a precedenti interventi, soltanto a condizione che la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini ... costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa";

  • nella fattispecie in esame, al contrario, la Corte di Appello ha rilevato anche la violazione dell'art.9 del regolamento condominiale.

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