L'esatto adempimento dell'onere probatorio nelle ipotesi di cui all'art. 2052 cc

In tema di danno cagionato da animali, il danneggiato deve provare il nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento lesivo; il proprietario o custode si libera solo dimostrando il caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso

Lunedi 27 Aprile 2026

Quando la (sola) testimonianza non e’ sufficiente. Lo ricorda la Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 1011/2026.

Ancora una volta teatro della vicenda che vi racconto è il condominio. Anzi un pianerottolo, quello dove Tizia e Caio attendono l’ascensore con il proprio cane nel condominio ove entrambi risiedono. All’apertura della porta (dell’ascensore) i cani di proprietà di Sempronio tenuti al guinzaglio abbaiando furiosamente tentano di avventarsi contro Tizia che, spaventata, indietreggia e cade a terra riportando lesioni importanti. Diverso lo svolgimento dei fatti secondo Sempronio per il quale Tizia, era già per terra trovandosi a circa tre metri e mezzo di distanza e dunque caduta per circostanze diverse da quelle riferite.

Il Tribunale pur ritenendo provato l’evento storico causa del danno lamentato dall’attrice, rileva che la danneggiata non avrebbe provato il nesso causale tra evento e danno nonché la quantificazione di quest’ultimo. Infatti Il nominato CTU non aveva fornito “con sufficiente certezza l’esistenza di una correlazione causale tra evento e danno”. Segue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da Tizia che però propone appello.

E’ importante ripercorrere il ragionamento della Corte di appello che evidenzia come, nell’ipotesi di responsabilità per danno cagionato da animali, a Tizia competeva di provare (oltre al fatto) l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo mentre Sempronio, per liberarsi da responsabilità (quella di cui all’art. 2052 cc), avrebbe dovuto provare il famoso evento fortuito idoneo ad interrompere detto nesso causale.

Orbene a dire della Corte di Appello bolognese Tizia cade, riportando la frattura del femore destro, a causa del comportamento di un cane di Sempronio che, all’apertura della porta dell’ascensore, tenta di avventarsi contro di lei. Tale ricostruzione, evidenzia la Corte, sarebbe stata confermata dalla deposizione dell’unico testimone oculare del fatto, Caio, compagno convivente di Tizia. L’inattendibilità del teste Caio per i suoi legami affettivi con la danneggiata - come eccepita da Sempronio- viene esclusa dal Tribunale come pure dalla Corte di appello. Il cane di Sempronio era comunque tenuto al guinzaglio (circostanza non contestata da Tizia) della lunghezza di un metro (circostanza, quest’ultima, confermata dal teste).

La Corte - come condivisibilmente statuito dal primo giudice ritiene - provato dunque l’evento storico causa del danno ma non altrettanto la correlazione causale evento/danno altrettanto necessaria rispetto al fatto storico. E questo perchè non è stata prodotta da Tizia alcuna documentazione riguardante specificamente il fatto lesivo denunciato (come la cartella clinica di ricovero, i certificati medici antecedenti l’evento ed in particolare la certificazione riguardante il momento di accesso della stessa al Pronto soccorso mediante il servizio del 118 chiamato da Tizia due ore dopo la caduta).

Se è vero, scrive la Corte, che il CTU ha ritenuto la compatibilità tra la caduta e la frattura femorale accertata, la sua valutazione ha riguardato i postumi della indicata frattura. L’assenza di ulteriore documentazione non consente di ritenere, come già statuito in primo grado, il nesso causale tra la frattura accertata e la caduta pure provata. E dunque la Corte di appello di Bologna non può che confermare la sentenza appellata fornendo ancora una volta un principio che può davvero determinare l’esito di un giudizio che, come nel caso di specie, mirava ad ottenere il risarcimento di danni importanti ritenuti conseguenza di una tentata aggressione d parte di un cane. E tanto nonostante la prova del fatto.

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