Notifica a familiare ultraquattordicenne: nessun obbligo di verifica per l'ufficiale giudiziario

Cassazione: ordinanza n. 9925 del 17/04/2026.
A cura della Redazione.

La Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto giudiziario a un familiare convivente che abbia compiuto i quattordici anni è validamente eseguita senza che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a svolgere ulteriori indagini sulla maturità del ricevente o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né a darne conto nella relata di notifica.

Venerdi 24 Aprile 2026

Premessa

La pronuncia conferma un orientamento consolidato sui limiti dei doveri dell'ufficiale giudiziario in sede di notificazione a mani di familiare convivente. La decisione chiarisce che l'art. 139, comma 2, c.p.c. stabilisce una presunzione legale di idoneità per il consegnatario che abbia superato la soglia dei quattordici anni, presunzione che non richiede riscontri ulteriori e le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso.

La vicenda processuale

Il Comune di Napoli conveniva in giudizio Tizio per occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendone la condanna al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione. Tizio, rimasto contumace, veniva condannato dal Tribunale di Napoli al rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma a titolo di indennità.

Solo circa otto anni dopo il deposito della sentenza di primo grado, Tizio proponeva appello deducendo la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente invalidità dell'intero procedimento. In subordine chiedeva la rimessione al primo grado e, in via residuale, la prescrizione delle somme dovute e il riconoscimento del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

La Corte d'Appello di Napoli dichiarava l'appello inammissibile per tardività, rilevando che la notifica del 2015 era stata validamente eseguita nelle mani del figlio del convenuto — all'epoca quindicenne — presso l'immobile di residenza, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. Ne conseguiva che il termine semestrale per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. era abbondantemente decorso.

Il ricorso per cassazione e la decisione

Tizio ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell'art. 139, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 160 c.p.c., sostenendo che l'ufficiale giudiziario non avesse verificato:

  • l'età effettiva del figlio al momento della consegna;
  • la presenza di altri soggetti maggiorenni idonei a ricevere l'atto;
  • la capacità del minore ricevente.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, per plurime ragioni convergenti:

  • In primo luogo, l'art. 139 c.p.c. stabilisce una presunzione legale di idoneità e capacità in capo al familiare convivente che abbia compiuto quattordici anni: nel caso di specie era pacifico che il figlio di Tizio avesse quindici anni al momento della ricezione dell'atto.
  • In secondo luogo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a condurre indagini approfondite sulla maturità del ricevente, potendosi limitare a un esame superficiale diretto a escludere la sola "palese incapacità" — condizione che nel caso non era nemmeno allegata.
  • In terzo luogo, il motivo si risolveva in una critica di fatto all'operato dell'ufficiale giudiziario, estranea al sindacato di legittimità.
  • Infine, la questione era già stata pacificamente risolta dalla Corte in precedenti pronunce, senza che il ricorrente offrisse alcun argomento nuovo.

La Corte enuncia il seguente principio di diritto:

«In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica.»

Poiché il ricorso era conforme alla proposta di definizione accelerata e la parte aveva comunque insistito nella richiesta di decisione, la Corte ha applicato la condanna ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con addebito delle spese processuali e di un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

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