Come noto, il condominio spesso è teatro di conflitti insanabili tra i suoi partecipanti e come ho recentemente scritto gli animali domestici spesso ne costituiscono involontari detonatori.
Lunedi 20 Ottobre 2025 |
Caia ha un cane di piccola taglia il cui abbaio disturba il sonno di Sempronio il quale anziché rivolgersi alle competenti autorità (un legale, la polizia locale, l’amministratore di condominio, le forze dell’ordine, le guardie zoofile) risolve a suo modo la faccenda. Come? Inveendo ripetutamente contro il cane e la vicina (Caia).
Quest’ultima si rivolge al Questore chiedendone l’ammonimento al fine di far cessare tali comportamenti (l’ammonimento consiste nell’intimazione, rivolta dal Questore all’autore della condotta illegale, di astenersi dal commettere ulteriori comportamenti della medesima specie).
Sempronio si difende riconoscendo l’esistenza di una forte tensione nei rapporti con Caia, nega di avere tenuto comportamenti minacciosi o persecutori precisando di avere ricevuto a sua volta insulti personali, anche indipendentemente dalla vicenda del cane “rumoroso”.
Il Questore ritiene sussistenti gli atti persecutori motivando che Sempronio, disturbato dal rumore del cane della vicina, anziché rivolgersi presso le sedi opportune, inveisce ripetutamente all’indirizzo di Caia, maltrattando finanche il cane di questa con lancio di pietre. Tali comportamenti avrebbero mutato le abitudini di vita di Caia non sentendosi libera di stare nel proprio giardino con le proprie figlie minori ed il cane. Il Questore dispone l’ammonimento di Sempronio il quale nell'ambito di dissidi condominiali avrebbe perseverato nel tempo con i propri comportamenti ad arrecare molestia tanto da cagionare in Caia uno stato di ansia e stress emotivo.
Sempronio impugna l’ammonimento avanti al Tar e il giudice amministrativo respinge l’impugnazione. Vediamo perché.
Sempronio ritiene essersi trattato di un solo episodio contestabile o comunque, di più comportamenti di lieve entità e inidonei a dimostrare il comportamento persecutorio o gravemente minaccioso. Per il TAR gli episodi contestati sono invece plurimi e connotati da una carica aggressiva evincibile dalla veemenza con cui sono pronunciati gli improperi e dal fatto che essi sono stati ripetutamente indirizzati verso Caia determinando in quella e nei suoi familiari uno stato di ansia e di turbamento. Dagli elementi istruttori acquisiti emergono, a dire del TAR, quantomeno sul piano indiziario, comportamenti reiterati aventi carattere molesto e minaccioso che appaiono idonei a determinare uno stato di ansia e di paura nella vittima e, quindi, legittimando l’emissione dell’ammonimento questorile.
L’atto impugnato, l’ammonimento, avrebbe correttamente rappresentato tale idoneità dando conto sia della vicinanza fisica delle due abitazioni di Caia e Sempronio (che amplifica la portata degli atteggiamenti molesti del secondo) sia del fatto che il cortile di Caia era frequentato dai suoi figli minori che hanno sentito le imprecazioni del ricorrente Semproniio rivolte al cane o alla madre, con evidente portata turbativa anche nei confronti di tali persone.
La decisione è la n. 553 del 2025 (Tar Liguria).