Onorario di avvocato e transazione in corso di causa: limiti di applicabilità dell'art. 68 L.P.

Martedi 24 Novembre 2015

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21209/2015 decide una controversia sulla portata applicativa dell'art. 68 R.D.L. n. 1578/1933 della Legge Professionale, che dispone che “Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso”.

Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una società idrica ex art. 68 legge professionale, per il pagamento degli onorari a lui dovuti per l'attività professionale prestata in favore del suo cliente, sig. C. in una causa contro la società medesima, definita con transazione stragiudiziale (alla quale l'avvocato non aveva partecipato), cui aveva fatto seguito una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

La società idrica propone opposizione al D.I. e chiama in causa il sig. C. ai fini di esercitare il regresso nei suoi confronti; il giudice di primo grado rigetta l'opposizione e la domanda di regresso, mentre in appello la Corte territoriale accoglie in parte l'appello del legale sulle spese, ed accoglie l'appello incidentale della società idrica, condannando il C. a rivalere la stessa di quanto da questa versato all'avvocato.

Il sig. C. propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 legge professionale e dell'art. 1299 c.c ( in tema di regresso tra condebitori).

Sul punto, la Cassazione coglie l'occasione per ribadire, in relazione all'art. 68 L.P. i seguenti principi:

1) l'art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata;

2) affinchè però possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese;

3) la norma citata non è applicabile quando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese;

4) pertanto, se il giudice pronuncia una decisione anche in punto di liquidazione delle spese, non si applica l'art. 68 L.P.; in tal caso manca il presupposto stesso per l'applicazione del citato art. 68, il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese.

Premesso e ribadito quanto sopra, la Cassazione, nel caso di specie, conclude per il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente non ha dedotto che la decisione di cessazione della materia del contendere contenesse anche la pronuncia alle spese.

Testo dell'ordinanza n. 21209/2015

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