Mercoledi 25 Novembre 2015 |
Il Ministero in data 10/11/2015 ha emanato una che contiene alcuni chiarimenti in materia di importo del contributo unificato nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, quando viene formulata contestualmente domanda riconvenzionale.
Tali chiarimenti si sono resi necessari in quanto si sono registrate prassi difformi nei vari uffici giudiziari.
Com'è noto, l'art. 13 comma 3 del DPR 115/2002 prevede che il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I del codice di procedura civile,compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo....”, mentre il successivo art. 14 dispone che : La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato...... La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo...”.
Alla luce delle suddette disposizioni, si legge nella circolare, introdotto il giudizio di opposizione a D.I., la parte che si costituisce per prima (di solito l'opponente) è tenuta a pagare il C.U. in misura dimezzata rispetto all'importo previsto dalla legge per lo scaglione di valore di riferimento, ex art. 13 comma 3.
A questo punto, la circolare esamina la particolare ipotesi, in cui la parte che propone opposizione a D.I. formula anche domanda riconvenzionale e chiarisce quale sia l'importo del C.U. che l' opponente deve versare; al riguardo si possono verificare due ipotesi:
A) Opposizione a D.I. con domanda riconvenzionale che non comporta aumento del valore della causa: in questo caso la parte opponente “è tenuta a versare un C.U. di importo corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta ex art. 13 comma 3 DRP 115/2002,” ossia un C.U. ridotto della metà.
Es: D.I. per euro 5.000, il contributo unificato che deve versare l'opponente è di € 49,00 (98,00:2); anche in caso di opposizione con domanda riconvenzionale (es. € 2.000), l'importo non cambia, rimane quello ridotto della metà, ossia € 49,00.
B ) Opposizione a D.I. con domanda riconvenzionale che comporta aumento del valore della causa (es: D.I. per 5.000 e riconvenzionale per € 10.000, quindi scaglione superiore).
In questo caso, nella circolare si legge che parte opponente “deve versare un C.U. corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale; in questo caso il pagamento del C.U. è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a D.I. (fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di pagamento integrativo, ex art. 14 comma 3)”.
Es: D.I. per 5.000 e domanda riconvenzionale di € 10.000: il contributo unificato è di € 237,00, che l'opponente deve pagare per intero e si imputerà, quanto ad euro 49,00 all’opposizione, e, quanto al residuo, al contributo “integrativo”.
Infine, la circolare contiene una precisazione importante: al fine di determinare il valore della causa, rilevante per la quantificazione del C.U., bisogna fare riferimento a quello maggiore tra l'importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale in sede di opposizione: in nessun caso si possono sommare tra di loro i due valori.
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