Con l'ordinanza n.13604, pubblicata l’11 maggio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla corretta interpretazione dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente a seguito di una violazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida.
| Giovedi 14 Maggio 2026 |
IL CASO.
La controversia trae origine da un verbale notificato al proprietario di un veicolo per la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., a causa dell'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente responsabile di una precedente infrazione (eccesso di velocità, ex art. 142, comma 8, C.d.S.).
Avverso il suddetto verbale, l’automobilista proponeva ricorso in opposizione, sostenendo di aver adempiuto all'obbligo di legge in modo alternativo, comunicando tempestivamente all'organo accertatore, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), di aver proposto ricorso giurisdizionale avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. Tale comunicazione, secondo l’opponente, costituiva il "giustificato motivo" previsto dalla norma per l'omissione della trasmissione dei dati del conducente.
Entrambi i giudizi di merito svoltisi innanzi al Giudice di Pace, prima, e innanzi al Tribunale, dopo, si concludevano con il rigetto delle doglianze dell’opponente.
Il Tribunale, quale giudice di appello, interpretando la norma in senso restrittivo, affermava che la proposizione di un ricorso giurisdizionale contro il verbale presupposto non sospende né interrompe il termine perentorio di sessanta giorni per la comunicazione dei dati.
Pertanto, l’automobilista, rimasto soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al "giustificato motivo") e la violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis C.d.S.
LA DECISIONE.
Entrambi i motivi del ricorso sono stati ritenuti fondati dalla Cassazione la quale, nell’accoglierli, ha rinviato la causa al Tribunale, in diversa composizione, richiamando altre pronunce di legittimità e ribadendo il principio di diritto secondo cui «In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione>>.
Nel decidere, gli Ermellini hanno:
1. valorizzato la struttura stessa dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., che lega la comunicazione dei dati all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida alla "definizione della contestazione". Sebbene la norma distingua l'obbligo di comunicazione dell'organo di polizia da quello del proprietario del veicolo, i giudici di legittimità hanno sottolineato la "necessaria correlazione" tra il procedimento di opposizione all'infrazione presupposta e l'insorgenza stessa dell'obbligo di comunicazione a carico del privato. Sarebbe illogico e contrario ai principi di economia procedimentale e del diritto di difesa esigere un adempimento (la comunicazione dei dati) il cui presupposto (la validità dell'accertamento dell'infrazione) è sub iudice;
2. chiarito che la pendenza di un ricorso giurisdizionale o amministrativo costituisce un "giustificato e documentato motivo" che legittima l'omessa comunicazione dei dati del conducente. La comunicazione all'organo accertatore dell'avvenuta proposizione del ricorso è sufficiente a sospendere l'obbligo fino all'esito del giudizio.
Questo orientamento, hanno evidenziato, è peraltro supportato da fonti normative secondarie, come la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, e da quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2005, secondo la quale “ «in nessun caso [...] il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
Riassumendo, il proprietario di un veicolo che impugna un verbale di accertamento non è tenuto a comunicare i dati del conducente entro i 60 giorni iniziali, a condizione che informi l'organo accertatore della pendenza del giudizio.
L'obbligo di comunicazione, in caso di esito negativo del ricorso, rivive solo a seguito di un nuovo e specifico invito da parte dell'amministrazione, dalla cui notifica decorrerà un nuovo termine di 60 giorni.
Questa interpretazione, definita dalla stessa Corte come una sorta di "interruzione" dell'obbligo, offre una tutela più robusta al diritto di difesa del cittadino (art. 24 Cost.).
Evita, infatti, che il proprietario del veicolo sia posto di fronte a un'alternativa problematica: o comunicare i dati, rendendo di fatto più difficile la difesa nel merito dell'infrazione presupposta, oppure omettere la comunicazione e rischiare una sanzione pecuniaria autonoma e onerosa, anche qualora il verbale principale venisse successivamente annullato.
L’ordinanza in commento consolida, quindi, un'interpretazione dell'art. 126-bis C.d.S. che privilegia la coerenza del sistema sanzionatorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, subordinando l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente alla definitiva certezza della violazione presupposta.