E' obbligo del proprietario conoscere il nominativo della persona a cui affida l'auto

Venerdi 15 Dicembre 2017

Il proprietario di un veicolo è sempre tenuto a conoscere l’identità delle persone ai quali affida la conduzione ed a comunicare i dati all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta in quanto responsabile della circolazione del proprio veicolo nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei terzi.

Di conseguenza l’inosservanza al suddetto dovere di collaborazione rende legittima la contestazione della violazione di cui all’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada.

Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29593/2017, depositata l'11 dicembre 2017.

IL CASO: Il Ministero dell’interno contestava al proprietario di un veicolo la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada, in quanto a seguito della notifica di un verbale per violazione dell’art. 142, comma 8, del suddetto codice, con la quale gli veniva intimato di comunicare entro 60 giorni dalla suddetta notifica, i dati personale e i quelli della patente del conducente, nessuna comunicazione veniva effettuata.

Avverso la suddetta sanzione proponeva opposizione il proprietario del veicolo. Sosteneva il ricorrente che la sanzione era illegittimità avendo adempiuto alla richiesta dell’autorità con l’invio a mezzo raccomandata a.r. L’impugnazione veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di prime cure veniva confermata in sede di gravame. Secondo il Giudice di merito, nella comunicazione inviata ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada non era identificabile l’autore della violazione contestata, in quanto il proprietario del veicolo aveva dichiarato che “non è stato in grado di risalire all’effettivo conducente al momento della presunta infrazione”.

Avverso la sentenza di appello veniva, quindi, proposto ricorso per Cassazione con il quale veniva dedotta l’erronea applicazione di norme di diritto (art. 126 bis e 180 del codice della strada e dei principi della Suprema Corte). Il ricorrente sosteneva di aver compilato ed inviato tempestivamente la comunicazione dei dati del conducente, indicando i propri dati anagrafici e gli estremi della propria patente, unitamente alla copia autentica della stessa.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito il principio già affermato in altri arresti, secondo il quale “ in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa, l’inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126 bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005”(Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842; Cass. Sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21957).

Pertanto, sulla scorta del suddetto principio, gli Ermellini hanno ritenuto corretto l’accertamento compiuto dal giudice di merito e rigettato il ricorso proposto dal proprietario del veicolo.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29593 del 11/12/2017

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