Investimento del pedone mentre attraversa la strada: precedenze, responsabilita' e onere della prova

Sentenza Tribunale di  Ferrara n. 577/2019 pubblicata l’11/09/2019

Mercoledi 9 Ottobre 2019

L’attrice, premettendo di essere stata investita dal veicolo condotto dalla convenuta, mentre attraversava a piedi la sede stradale, proponeva domanda di risarcimento danni per le lesioni riportate, in conseguenza del sinistro.

I convenuti (conducente e proprietario), restavano contumaci, mentre la Compagnia di Assicurazione si costituiva contestando ogni addebito di responsabilità in capo al conducente, ritenendo che alla stessa non potesse addebitarsi alcun comportamento di guida colposa.

La Compagnia asseriva che il sinistro si verificò solo ed esclusivamente per la imprudenza, negligenza e responsabilità del pedone attoreo, che attraversava la carreggiata senza adottare le cautele richieste dal Codice della strada.

In corso di causa, ad esito dell’istruttoria, è stato appurato, in modo incontrovertibile, che l’attraversamento non è stato effettuato sulle strisce pedonali, che peraltro non erano presenti.

Normativa applicabile 2054 1° co cc

Sussiste una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo investitore di un pedone. Questa comporta che, per andare esente da ogni addebito, non è sufficiente che vi sia la prova di una responsabilità a carico del pedone, ma occorre anche che vi sia la prova che il conducente abbia adottato tutte le cautele possibili in relazione al caso concreto (Cass.civ. Sez. III° n. 8663/2017, Cass.civ. Sez. III° e VI° ord. n. 2241/2019).

IMPREVEDIBILITA’ del comportamento del pedone, tale da rendere impossibile l’avvistamento. Onere della prova.

Secondo il Tribunale di Trieste (n 380 7/6/2019) “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza si è immessa repentinamente sulla strada parlando al telefono e senza guardare se sopraggiungessero veicoli. Si deve pertanto ritenere che la pedone attraversando la strada in un punto in cui non vi erano strisce pedonali e al di fuori dell’area destinata alla fermata dell’autobus abbia costituito un ostacolo che si era frapposto lungo la direttrice di marcia dell’autovettura”.

Anche la Cassazione, con sentenza n. 23251/2019 in ambito penale, ha affermato che essendo pacifico in causa che la p.o. ebbe ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali e che  prima di essere investita, non aveva prestato alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare , “ anche il comportamento dei pedoni debba considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell'art. 190 cod. strada, dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. La condotta del pedone, sotto questo profilo, si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza." Così Cass. Civ., 24862/2010 (conf. Cass. Civ. ord. 11/4/2017 n 9278, ord. 22/2/2017 n 4551 e Cass. Civ.  sez. III, 16 giugno 2003 n. 9620: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.”

Conclusione: Il Giudice ha ritenuto raggiunta la prova che la conducente del veicolo avesse tenuto un comportamento di guida, per la velocità adeguata alle circostanza del tempo e luogo, corretto.

Il Giudice rilevava, altresì, che la modalità dell’attraversamento eseguito in assenza si strisce pedonali, all’uscita di una rotatoria, con improvviso scatto, fosse connotabile come gesto IMPREVEDIBILE e INEVITABILE, tale da escludere la corresponsabilità del conducente.



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