Avvocati: sì alla procura alle liti trasmessa telematicamente dal cliente.

A cura della Redazione.
Lunedi 4 Maggio 2020

Come sappiamo, è stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – Suppl. ordinario n. 16 - la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il c.d. “decreto Cura Italia”.

Sostanzialmente la legge di conversione ha confermato il quadro dispositivo del decreto legge, con alcune integrazioni e chiarimenti, anche per i procedimenti avanti alla Corte di Cassazione.

Per quel che riguarda la giustizia civile, si segnalano alcune importanti novità:

a) l'art. 83, al comma 20 ter, introduce una novità in tema di procura alle liti: in esso è specificato che “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”

b) successivamente alla pubblicazione della legge di conversione, il D.L. Cura Italia è stata ulteriormente “ritoccato” con il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1 maggio 2020, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”.

Tale decreto ha sostituito il termine del 31 luglio 2020 all'originario termine del 30 giugno 2020 ovunque tale ultimo termine sia menzionato nell'art. 83: a titolo esemplificativo si evidenziano alcune ipotesi:

- il comma 6 prevede, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020,(n.d.r.: nella legge di conversione il termine ultimo era indicato nel 30 giugno) che i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ecc..;

- in tema di mediazione, il comma 20-bis stabilisce che “Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, (n.d.r.: nella legge di conversione il termine ultimo era indicato nel 30 giugno) gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza, ecc.”;

Allegati:

Decreto Legge Cura Italia convertito

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