La procura speciale alle liti nel ricorso per Cassazione: requisiti e limiti temporali

A cura della Redazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione  che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso.

Mercoledi 24 Gennaio 2024

Il caso: Con ordinanza interlocutoria la Terza Sezione - preliminarmente rilevando d'ufficio che "la procura conferita da Riscossione Sicilia all'avv. Tizio. risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021" - trasmetteva gli atti al Primo Presidente, il quale assegnava la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente.

La Sezione remittente, nel dare conto dell'orientamento (ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l'art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale - cui l'ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale - a certificare l'autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma.

La Sezione rimettente rammenta, poi, che l'orientamento contrario - seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827 - assume che "il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo".

Le Sezioni Unite, dopo ampia e articolata argomentazione, ritengono di risolvere il suddetto contrasto dando continuità al secondo orientamento e in quest'ottica enunciano il seguente principio di diritto: "In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".

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