Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali per affissioni di immagini su vetrate di scuola

Sanzioni amministrative C.d.S. per insegne e/o mezzi pubblicitari su zone sottoposte a vincolo paesaggistico, come da regolamento comunale. Fattispecie no contemplabile nelle norme citate nel verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale.

Lunedi 4 Maggio 2020

IL CASO: Veniva elevato verbale di accertamento per violazione amministrativa n.1439/P.U. in una scuola dell’infanzia. La presunta violazione veniva comminata per la collocazione di n. 4 vetrofanie, su vetrate protette da saracinesche, costituite da adesivi con immagini e scritte pubblicitarie, a dire della Polizia Municipale, su zona  sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 134 e 142 del dec. leg. 42/2004,  senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 153 comma 2 del dec. leg. 22/01/2004.

La ricorrente veniva sanzionata al pagamento  dell’importo di euro 433,50 e  con  sanzione accessoria di immediata rimozione delle “opere abusive”. Avverso il verbale di accertamento per violazione amministrativa n.1439/P.U., la rappresentate legale della scuola dell’infanzia proponeva impugnazione per una errata - falsa applicazione degli artt. 134, 142 del dec. leg. 42/2004, in quanto le  4 vetrofonie costituite da adesivi con  immagini e scritte pubblicitarie venivano apposte  esclusivamente sulle vetrate di proprietà della ricorrente, pertanto non costituenti illecito amministrativo.

Sostanzialmente, parte ricorrente motivava che le norme violate a cui faceva  riferimento l’Autorità Comunale non rientravano nella fattispecie in esame.  L’ art. 134 dell’esaminato decreto che  indicava tutti i beni sottosti a vincolo paesaggistico, non contemplava tra i beni indicati  certamente l’immobile in questione, né  per la verità  il predetto immobile era situato in  territorio sottoposto a vincoli paesaggistico ed indicato nell’art. 142. I

Il  Comune resistente perciò  sanzionava la ricorrente per aver  rilevato l’ abusività dei cartelli e/o dei mezzi pubblicitari. La ricorrente nel suo atto difensivo sosteneva che gli adesivi posti sulle vetrate d’ingresso della scuola dell’infanzia,  non dovevano considerarsi mezzi pubblicitari  per cui la norma non poteva applicarsi alla fattispecie, proprio perché  non contemplava alcunché.  La collocazione  degli adesivi sulle vetrate delle finestre, in altri termini non rientrava nella autorizzazione prevista dall’art. 153 comma 2 del dec. leg. 22/01/2004 che prevede “Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche”. In buona sostanza il  4° comma  prevede che la  collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme, mentre  nell'interno dei centri abitati la competenza appartiene ai  comuni, con il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

MA nel caso di specie, essendo in presenza di semplici adesivi non pubblicitari, sarebbe stata sufficiente una mera  richiesta  da presentarsi al competente ufficio Comunale a mezzo SCIA. Gli adesivi sulle vetrate della scuola dell’infanzia venivano collocati per esigenza di  tutelare la privacy dei bambini, non per fini squisitamente pubblicitari ma prevalentemente per  proteggere i minori  dai raggi solari UV,  per tutelare la privacy e l’immagine dei minori, in quanto le vetrate dell’immobile collocate a prospetto di strada, senza le dovute protezioni, erano sottoposte ad occhi indiscreti dei passanti, e comunque, gli adesivi collocati sulle vetrate, per le discrete  dimensioni (cm 80 x cm 80),  non erano sottesi alle autorizzazioni richieste dagli artt. di legge indicati nel verbale di accertamento della violazione amministrativa, perciò nessuna violazione poteva essere commessa,  perché il regolamento comunale nulla stabiliva in relazione agli adesivi pubblicitari.

LA DECISIONE: A.G. accoglieva il ricorso presentato dalla rappresentante legale della scuola dell’infanzia ritenendo che  l’oggetto della contestazione fosse una particolare tipologia di insegna pubblicitaria non rientrante negli standard  di cui al regolamento comunale, per cui la P.G. aveva errato individuando l’area di collocamento della presunta pubblicità  su un suolo pubblico, quando invece il suolo era chiaramente provato fosse di proprietà privata e che le vetrofanie  non era posta su bene demaniale  né appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, ma all’interno di un area privata e/o condominiale.

Stando così le cose, il Giudice di Pace evinceva che, in assenza di autorizzazione alla insegna, la contestazione non era corretta, non costituendo la vetrofania messaggio pubblicitario. La previsione normativa di cui all’art. 16  e de cui all’art. 5 bis prevedeva che  i mezzi pubblicitari devono essere posti o a parete esposta o su vetrate esterne, su direttiva di marcia delle sedi stradali, o isolato, posto su palificazioni. Nel caso di specie, “ i mezzi pubblicitari” lato sensu venivano affissi su vetrine di porte interne ad un porticato in area condominiale e non rientranti nella fattispecie normativa di cui al verbale di contestazione.

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