Sanzioni amministrative e valore probatorio del verbale di accertamento

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1106/2022 torna a esaminare la questione del valore probatorio del verbale di accertamento dei Carabinieri in merito alla sussistenza della violazione sanzionata.

Mercoledi 26 Gennaio 2022

Il caso: Tizio ricorre in cassazione avverso la sentenza del Tribunale che ha confermato la sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa: in particolare, il Tribunale ha ritenuto provata la velocita' di 160 km/h contestata al ricorrente perche' nel verbale risultava accertato che l'auto degli agenti accertatori postasi all'inseguimento del ricorrente aveva raggiunto tale velocita'; per il ricorrente, il verbale fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell'auto degli agenti segnalava 160 km/h., ma  non risulta tuttavia alcuna altra circostanza dalla quale desumere che anche l'auto del ricorrente inseguita e raggiunta andasse alla medesima velocita'.

Per la Suprema Corte la censura è fondata e accoglie il ricorso; sul punto osserva che.

a) nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche;

b) nel caso in esame, se e' documentato - perche' attestato nel verbale con fede privilegiata - che l'auto dei Carabinieri si sia spinta all'inseguimento alla velocita' di 160 km orari, da cio' non puo' desumersi con altrettanta certezza che l'auto del ricorrente andasse alla medesima velocita';

c) il giudice del rinvio, pertanto,  dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la pericolosita' della condotta di guida del ricorrente.

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