Corte d'Appello di Napoli, 11-05-2007.
Martedi 8 Settembre 2009
Di Anna Andreani.

Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.

Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr. ) - M. B. c. P.

Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c. c. , elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.

Svolgimento del processo

Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:

Leggi tutto…
Cass. Civ. Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2721.
Mercoledi 13 Maggio 2009
Di Anna Andreani.

La breve durata del matrimonio è elemento che influisce sulla quantificazione dell’assegno divorzile ma non sul diritto a percepirlo.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. A. F. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il omissis con M. F. , allegando la mancata consumazione, ex art. 3, secondo comma, lettera F) della legge 1 Dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

Assumeva altresì non esservi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi; e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.

Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del…
Leggi tutto…
Cass. Civ. Sez. I - 11/06/2008 n. 15557.
Venerdi 17 Aprile 2009
Di Anna Andreani.

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito - relazione di un coniuge con estranei - causa di addebitabilità - condizioni - effettività dell'adulterio - necessità - esclusione.

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Leggi tutto…
Cass. Civ. Sez. I - 18/06/2008 n. 16593.
Martedi 24 Marzo 2009
Di Anna Andreani.

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli - Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Conflittualità tra i coniugi - Rilevanza - Esclusione.

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

FATTO E DIRITTO

1. P. G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale dal coniugo R. A. , con addebito esclusivo ad esso P. , ha affidato il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto, altresì, a suo carico un assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 in favore della R. e di Euro 1. 200,00 per il figlio.

Leggi tutto…
Lunedi 23 Marzo 2009
Di Anna Andreani.
Roma, 23 mar. (Apcom) - La madre anoressica, in caso di separazione, può incontrare i propri figli soltanto una volta alla settimana e sotto la sorveglianza degli assistenti sociali. La Cassazione, confermando una sentenza della Corte d'appello di Bologna, ribadisce ...
Leggi tutto…
Domenica 22 Marzo 2009
Di Anna Andreani.
Le ex mogli che nella causa di separazione sono state giudicate “colpevoli” del fallimento matrimoniale, e non hanno dunque alcun diritto all'assegno di mantenimento, possono ottenere la reversibilità della pensione dell'ex marito se l'uomo viene a mancare. …
Leggi tutto…

Pag. 29/29 << Inizio< Indietro > Avanti>> Fine

Pagina generata in 0.023 secondi