ORDINANZA N. 310 ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), promosso dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma sul ricorso, proposto da P. M., con ordinanza del 20 gennaio 2009, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma – chiamato a pronunciarsi, in un procedimento ex art. 745 del codice di procedura civile, sul rifiuto opposto dal cancelliere alla istanza di apposizione della formula esecutiva ad un decreto pronunciato dal tribunale medesimo, non impugnato, con il quale (disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre) si è posta a carico del padre naturale una somma a titolo di contributo al mantenimento del minore – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), "nella parte in cui non prevede che il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica";
che il rimettente – ritenuto fondato il diniego del cancelliere, poiché l'art. 474, secondo comma, numero 1, cod. proc. civ. non indica, tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo, i decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di rito, quali quelli che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico del genitore non coniugato – esclude che la evidente disparità rispetto ai provvedimenti similari pronunciati dal tribunale ordinario per i figli di genitori coniugati, definiti espressamente quali titoli esecutivi dall'art. 148 del codice civile, possa essere superata con una interpretazione analogica (che, pur se tentata "da parte di taluni", il giudice stesso ritiene "non soddisfacente perché dettata sostanzialmente dall'esigenza di colmare una lacuna") attraverso la quale la qualificazione di esecutività (di cui all'art. 148 cod. civ.) possa essere equiparata a quella di efficacia (di cui all'art. 741 cod. proc. civ.);
che il giudice a quo, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, rileva che (anche dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 54 del 2006) la Corte di cassazione, da un lato, ha confermato che (nonostante l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile non preveda tra i procedimenti attribuiti al giudice minorile quelli ex art. 155 e seguenti cod. civ.) non deve essere il tribunale civile ordinario ad occuparsi dei figli naturali, bensì il tribunale per i minorenni (Sez. un., ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362) e, dall'altro lato, ha precisato che gli aspetti patrimoniali connessi possono essere trattati dal tribunale per i minorenni, purché la relativa domanda sia contestuale (ordinanze 25 agosto 2008, n. 21754, n. 21755 e n. 21756), mentre la domanda meramente patrimoniale va proposta comunque presso il tribunale civile ordinario;
che, pertanto, secondo il rimettente, per ottenere un provvedimento al quale possa essere apposta la formula esecutiva, dovrebbe essere cura del genitore del figlio naturale, dopo aver ottenuto la pronuncia sull'affidamento dal tribunale per i minorenni, promuovere un'azione unicamente sui diritti patrimoniali presso il tribunale civile ordinario, rinunciando così alla contestualità della regolamentazione dell'affidamento, con conseguente disparità di tutela fra figli legittimi e naturali, violazione del principio della ragionevole durata del processo e confusione sulla immutabilità del giudice naturale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che il rimettente censura l'art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui – nei giudizi attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore non coniugato – "non prevede che il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica";
che, secondo il giudice a quo, tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, giacché (contrariamente a quanto previsto espressamente dall'art. 148 del codice civile per gli analoghi provvedimenti pronunciati dal tribunale ordinario per i figli di genitori coniugati) l'art 474, secondo comma, numero 1, del codice di procedura civile non indica tra i provvedimenti, ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo, i decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di rito; e di conseguenza il genitore del figlio naturale, per ottenere una decisione alla quale possa essere apposta la formula esecutiva, dopo aver ottenuto la pronuncia sull'affidamento dal tribunale per i minorenni, dovrebbe promuovere un'azione unicamente sui diritti patrimoniali presso il tribunale civile ordinario, rinunciando così alla contestualità della regolamentazione dell'affidamento, con conseguente disparità di tutela fra figli legittimi e naturali, violazione del principio della ragionevole durata del processo e confusione sulla immutabilità del giudice naturale;
che la intervenuta Avvocatura generale dello Stato ha, tra l'altro, eccepito – in via pregiudiziale ed assorbente – l'inammissibilità della questione per mancato esperimento da parte del rimettente di una diversa interpretazione della norma impugnata, idonea a renderla immune dai dedotti dubbi di incostituzionalità;
che, in effetti, il giudice a quo – che pure fa mostra d'essere a conoscenza che, relativamente alla questione in esame, "si è tentato da parte di taluni di effettuare una sorta di analogia […] equiparando la qualificazione di esecutività con quella di efficacia" – si limita apoditticamente ad affermare l'impraticabilità di tale diversa interpretazione, che, a suo dire, "appare non soddisfacente perché dettata sostanzialmente dall'esigenza di colmare una lacuna e riparare una disparità evidente tra i decreti che quantificano il contributo di mantenimento emessi dal tribunale per i minorenni in favore dei figli di genitori non coniugati e l'esecutività dei provvedimenti analoghi assunti dal tribunale civile ordinario per i figli di genitori coniugati";
che, così motivando – anche a prescindere dall'evidente paralogismo da cui pare affetta la radicale negazione (contrastante con quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale) della possibilità in materia civile del ricorso all'analogia per colmare una lacuna normativa – il rimettente, non solo non sperimenta egli stesso la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata, ma neppure contesta, in maniera sufficientemente argomentata, la diversa lettura che ne hanno dato altri giudici minorili (si vedano Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 14 dicembre 2007, Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto 2 aprile 2008, Tribunale per i minorenni di Catania, decreto 23 maggio 2008, Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 16 luglio 2008), i quali, chiamati a decidere in merito alla problematica de qua, hanno accolto la soluzione ermeneutica che attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai provvedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli naturali pronunciati dai competenti tribunali per i minorenni;
che, di conseguenza, la questione è manifestamente inammissibile (in tal senso, da ultimo, ordinanze n. 244, n. 171 e n. 155 del 2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), sollevata – in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione – dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA