Uso familiare del veicolo: non esonera dall'obbligo di comunicare il conducente

Cassazione civile ordinanza n. 13059/2026.
A cura della Redazione.

Per la Cassazione, l'uso del veicolo da parte di un familiare non esonera il proprietario dall'obbligo di comunicare i dati del conducente responsabile dell'infrazione. Permane il dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria di chi guida; l'esonero richiede la prova di un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile.

Giovedi 17 Settembre 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di obbligo di comunicazione dei dati del conducente. La Cassazione ribadisce che il proprietario di un veicolo non può liberarsi dell'obbligo previsto dall'art. 126-bis c.d.s. limitandosi a dichiarare di non sapere chi fosse alla guida, neppure quando il mezzo sia abitualmente utilizzato da familiari.

La decisione conferma che l'esonero opera solo in presenza di un impedimento oggettivo e non imputabile, circostanza che deve essere specificamente provata da chi la invoca.

La vicenda

Il Comune di Milano notificava a Tizia quattro verbali per la violazione dell'art. 126-bis c.d.s., relativi all'omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile di cinque infrazioni per eccesso di velocità commesse con il medesimo veicolo.

Tizia proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo di aver risposto all'invito dell'amministrazione dichiarando di non essere in grado di identificare il conducente, poiché l'auto era abitualmente utilizzata dai familiari (marito e figli) mentre lei si trovava fuori sede per lavoro; deduceva inoltre la tardività della contestazione.

Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e annullava i verbali, ritenendo valida la giustificazione fornita e tardivo l'invito a comunicare i dati.

Il Comune di Milano proponeva appello. Il Tribunale riformava la decisione di primo grado e rigettava l'opposizione, rilevando che:

  • la dichiarazione di non conoscere l'identità del conducente non costituisce adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 126-bis c.d.s.;
  • l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente sorge solo dopo la definizione dei procedimenti relativi all'infrazione presupposta, e nel caso di specie i termini erano stati rispettati.

Le spese di entrambi i gradi venivano compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema.

I motivi del ricorso in Cassazione

Tizia ricorreva in Cassazione articolando quattro motivi:

  • con il primo motivo lamentava la violazione delle norme sul rito del lavoro, per l'omessa lettura del dispositivo in udienza;
  • con il secondo motivo contestava la motivazione del Tribunale, ritenendola apparente perché non avrebbe considerato che l'uso del veicolo da parte dei familiari configurava un comodato di fatto idoneo a giustificare l'impossibilità di individuare il conducente, e perché non sarebbe stata valutata la sua buona fede;
  • con il terzo e il quarto motivo censurava il calcolo del momento in cui la sentenza sull'infrazione presupposta era passata in giudicato, sostenendo che l'invito a comunicare i dati fosse comunque tardivo.

La decisione della Cassazione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che Tizia non si era opposta, nei termini di legge, alla trattazione scritta della causa, prestando così acquiescenza al rito applicato dal Tribunale.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto infondato, ribadendo un principio consolidato:

  • sul proprietario del veicolo grava un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell'identità di chi lo conduce, dovere che non viene meno quando il mezzo sia utilizzato da familiari.
  • l'esonero dall'obbligo di comunicazione è ammesso solo se il proprietario dimostra un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per mantenere il controllo sull'identità del conducente. Nel caso esaminato, tale prova non era stata fornita.

Anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti: la Corte ha confermato che l'obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull'infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l'opponente, momento che coincide con il passaggio in giudicato formale della relativa sentenza. Su questa base, l'invito notificato dal Comune è stato ritenuto tempestivo.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e, in ragione della manifesta infondatezza di alcune censure, anche al pagamento di somme ulteriori ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

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