Per la Cassazione, l'uso del veicolo da parte di un familiare non esonera il proprietario dall'obbligo di comunicare i dati del conducente responsabile dell'infrazione. Permane il dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria di chi guida; l'esonero richiede la prova di un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile.
| Giovedi 17 Settembre 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di obbligo di comunicazione dei dati del conducente. La Cassazione ribadisce che il proprietario di un veicolo non può liberarsi dell'obbligo previsto dall'art. 126-bis c.d.s. limitandosi a dichiarare di non sapere chi fosse alla guida, neppure quando il mezzo sia abitualmente utilizzato da familiari.
La decisione conferma che l'esonero opera solo in presenza di un impedimento oggettivo e non imputabile, circostanza che deve essere specificamente provata da chi la invoca.
Il Comune di Milano notificava a Tizia quattro verbali per la violazione dell'art. 126-bis c.d.s., relativi all'omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile di cinque infrazioni per eccesso di velocità commesse con il medesimo veicolo.
Tizia proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo di aver risposto all'invito dell'amministrazione dichiarando di non essere in grado di identificare il conducente, poiché l'auto era abitualmente utilizzata dai familiari (marito e figli) mentre lei si trovava fuori sede per lavoro; deduceva inoltre la tardività della contestazione.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e annullava i verbali, ritenendo valida la giustificazione fornita e tardivo l'invito a comunicare i dati.
Il Comune di Milano proponeva appello. Il Tribunale riformava la decisione di primo grado e rigettava l'opposizione, rilevando che:
Le spese di entrambi i gradi venivano compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema.
Tizia ricorreva in Cassazione articolando quattro motivi:
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che Tizia non si era opposta, nei termini di legge, alla trattazione scritta della causa, prestando così acquiescenza al rito applicato dal Tribunale.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto infondato, ribadendo un principio consolidato:
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti: la Corte ha confermato che l'obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull'infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l'opponente, momento che coincide con il passaggio in giudicato formale della relativa sentenza. Su questa base, l'invito notificato dal Comune è stato ritenuto tempestivo.
Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e, in ragione della manifesta infondatezza di alcune censure, anche al pagamento di somme ulteriori ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.