Sì alla stipula di una polizza di tutela legale anche nel dissenso di un condomino

A cura della Redazione.

L’assemblea condominiale, nei limiti dell’art. 1135 c.c., può validamente deliberare spese per coprire costi processuali inerenti le parti comuni, tra cui una polizza assicurativa di tutela legale, senza violare il diritto dei condomini dissenzienti.

Martedi 11 Marzo 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4340/2025.

Il caso: Mevia conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, il Condominio Alfa per ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della delibera condominiale con la quale veniva approvato l’addebito, nel bilancio condominiale, di un premio di € 1.688,91 per la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale: secondo l’attrice tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la delibera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art. 1135 c.c.

L’adito Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendola infondata, con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite; quest’ultima proponeva appello sostenendo che la delibera violava l’art. 1132 c.c., ponendo a carico dei condomini le spese della polizza di tutela legale anche in caso di dissenso.

Il Tribunale rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primo grado: la delibera non contrastava con l’art. 1132 c.c., in quanto detta norma disciplina esclusivamente le conseguenze di una lite promossa o resistita dall’assemblea e non si applica alla stipula di una polizza assicurativa per le spese legali.

Mevia ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiarisce nei seguenti termini:

a) l’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale;

b) inoltre l’articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio;

c) pertanto le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio.

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