Solo il nipote menzionato nel testamento dalla zia vittima del sinistro ha diritto al risarcimento

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n. 10583 del 22 aprile 2021 la Corte di Cassazione individua quali eredi siano destinatari del risarcimento danni in caso di decesso di una zia a seguito di incidente stradale, la quale abbia menzionato nel testamento solo uno dei nipoti.

Lunedi 26 Aprile 2021

Il caso: Tizia, Caia e Sempronio in proprio e quali eredi legittimi del fratello G., adivano il Tribunale di Roma, perché fosse loro riconosciuto il risarcimento dei danni per la perdita della zia V.M., provocata dalla condotta colposa di guida tenuta da L.F. assicurata per la r.c.a. dalla società Assicurazioni S.p.A.

In particolare, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento:

  • dei danni iure proprio subiti per la perdita del rapporto parentale, in quanto nipoti conviventi e a lungo accuditi dalla zia;

  • del danno iure hereditatis, patito dal fratello G., che aveva vissuto con la zia per tutta la vita, durata 63 anni, oltre che del danno catastrofale acquisito da quest'ultimo a titolo di erede universale della zia e successivamente loro trasmesso, quali eredi legittimi del proprio fratello.

    Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, e liquidava complessivamente la somma di € 270.472,40; la Corte d'Appello, adita dalla compagnia di Assicurazioni:

    - confermava la responsabilità esclusiva di L.F., ma negava il diritto dei fratelli al risarcimento del danno iure proprio;

    - accogliendo l'appello incidentale, aumentava di quattro punti percentuali il risarcimento del danno riconosciuto a G., atteso il comprovato rapporto di convivenza con la zia, portando la somma dovutagli ad euro 122.642,00;

    - accoglieva l'impugnazione del capo della domanda attinente alla liquidazione del danno catastrofale, che liquidava in euro 65.000,00 a favore degli eredi legittimi di G.

Gli attori ricorrono in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c.: per avere la Corte d'Appello:

a) elevato la convivenza a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela;

b) negato che fossero state dimostrate circostanze tali da far ritenere che sussistesse un legame affettivo tra i richiedenti e la zia, dato che la zia non li aveva resi destinatari di disposizioni testamentarie, avendo istituito erede universale G.;

c) omesso di considerare la prova, risultante dagli atti dello stato civile, della loro convivenza con la zia fino al momento in cui avevano costituito ciascuno per proprio conto dei distinti nuclei familiari.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in merito alla sentenza impugnata osservano quanto segue:

  • i ricorrenti censurano le conclusioni del giudice di secondo grado, innanzitutto,partendo da una premessa erronea, cioè che la Corte territoriale abbia equiparato alla diseredazione la loro mancata menzione nel testamento;

  • in realtà, la Corte d'Appello non ha ritenuto che la istituzione di G. a erede universale implicasse la loro diseredazione, ma ne ha tenuto quale circostanza indiziaria atta a rafforzare il convincimento che vi fosse prova della ricorrenza di un legame solo tra G. e la zia vittima dell'incidente e non anche tra quest'ultima e gli altri nipoti non menzionati nel testamento.

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