I congiunti non hanno diritto al risarcimento de iure proprio se le lesioni della vittima sono lievi.

Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21017/2023.

Venerdi 1 Settembre 2023

Il caso: Tizio, all'epoca minorenne, mentre era in bicicletta, veniva colpito dal distacco di un cornicione, cadeva a terra e riportava un trauma cranico, che ne imponeva il ricovero in ospedale in stato di coma; dopo le dimissioni, il ragazzo accusava un ritardo cognitivo che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, era dovuto al trauma cranico subito, con evidente calo del profitto scolastico e con perdita di occasioni sportive e di svago; prima dell’inizio del processo, i convenuti corrispondevano un risarcimento di 40 mila euro.

I genitori di Tizio agivano in giudizio nei confronti di Caio + altri per vedersi riconosciuto un danno maggiore di quello spontaneamente risarcito da questi ultimi; nel giudizio intervenivano i i fratelli del minore: costoro facevano valere un danno proprio, così come anche i genitori di Tizio, come conseguenza delle lesioni subite da quest’ultimo.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo sufficiente la somma ricevuta prima dell’inizio della causa, negando quindi un maggior danno, e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello respingeva l’appello principale proposto dai ricorrenti ed accoglieva quello incidentale sulle spese.

In particolare, per i giudici di appello “la modesta entità del danno, esclude altresì l’esistenza dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti della persona offesa e dunque anche il riconoscimento del danno parentale, lamentato dai genitori e dai fratelli “.

Tizio, nel frattempo divenuto maggiorenne, i di lui genitori e i fratelli propongono ricorso per Cassazione; nel quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha disatteso la domanda delle vittime secondarie, ossia genitori e fratelli per i danni iure proprio da costoro patiti a seguito delle lesioni subite dal ragazzo.

La Cassazione, nel ritenere infondato il motivo, ricorda che:

a) il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità: è ammessa la prova, anche presuntiva, del danno “riflesso” dei congiunti, sempre che le lesioni patite dalla “vittima primaria” non siano di lieve entità.

b) dunque, l’avere escluso che i congiunti possano avere subito modificazioni peggiorative della loro esistenza dal fatto che il ragazzo ha subito lesioni lievi, o comunque non gravi, è effetto di un corretto ragionamento presuntivo.

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