Separazione, spese straordinarie senza accordo: cognizione e fase esecutiva

Avv. Michela Guerrini.

L'ordinanza 23 luglio 2026, n. 23946 della Prima Sezione Civile della Cassazione interviene a conferma dell'orientamento consolidato secondo cui il mancato previo accordo tra genitori non preclude, in sede di cognizione, il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, rimettendo al giudice di merito la valutazione di utilita' e sostenibilita' economica.

Martedi 13 Ottobre 2026

Il contributo dell'ordinanza sta pero' altrove: nel tracciare una linea di demarcazione tra il giudizio ordinario, dove tale valutazione resta sempre possibile, e la sede esecutiva, dove il previo accordo pattuito nel titolo puo' assumere il valore di condizione di esigibilita' del credito.

La pronuncia si colloca in dialogo, e in parziale tensione ricostruttiva, con Cass. n. 22522/2025, aprendo interrogativi sulla reale portata sistematica della distinzione. La questione parte dal contenuto delL'art. 337-ter, comma 4, n. 4, c.c. che impone che il mantenimento dei figli avvenga in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore, principio che la giurisprudenza ha da tempo utilizzato per escludere l'inclusione forfettaria delle spese straordinarie nell'assegno periodico.

La definizione tuttora di riferimento risale a Cass. 8 giugno 2012, n. 9372, secondo cui sono straordinarie le spese che, per rilevanza, imprevedibilita' e imponderabilita', esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, tale per cui la loro inclusione forfettaria nell'assegno rischierebbe di pregiudicare cure necessarie o altri indispensabili apporti quando le disponibilita' del solo genitore beneficiario non lo consentano.

Accanto a questa definizione generale, la giurisprudenza ha elaborato la categoria delle cosiddette spese straordinarie routinarie: esborsi che, pur non compresi nell'assegno periodico, presentano nel loro ripetersi una connotazione di certezza tale da renderli, quanto all'an, prevedibili, anche se non predeterminabili nel quantum e nel quando (Cass. 23 maggio 2011, n. 11316). Vi rientrano tipicamente le tasse scolastiche, le visite specialistiche di controllo, l'acquisto di occhiali. La distinzione tra spese ordinarie, routinarie e straordinarie in senso proprio non e' quindi bipartita ma tripartita, e da essa dipende in radice se sia richiesto il previo accordo tra i genitori.

Sul versante opposto, Cass. 1 ottobre 2012, n. 16664 aveva adottato una lettura restrittiva, qualificando come straordinaria ogni spesa non ragionevolmente prevedibile o preventivabile, con conseguente esclusione dal regime di rimborso automatico di voci come libri scolastici e farmaci. La tensione tra i due orientamenti - quello sostanzialistico, attento alla funzione della spesa, e quello formalistico, ancorato al criterio della mera prevedibilita' - costituisce lo sfondo su cui si innesta la giurisprudenza piu' recente.

L'ordinanza 23946/2026 si inserisce quindi, nel solco gia' tracciato da Cass. 24 febbraio 2021 (ord. richiamata anche da successiva elaborazione dottrinale) e ribadito da Cass. n. 16175/2015, per cui, in caso di mancata concertazione preventiva, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza della spesa all'interesse del minore, valutandone l'utilita' e la sostenibilita' economica rapportata alle condizioni patrimoniali dei genitori. Il dissenso del genitore non collocatario, per essere rilevante, deve essere motivato e tempestivo: non costituisce un potere di veto assoluto, coerentemente con quanto affermato anche da Cass. ord. n. 33939/2023, secondo cui il dissenso non sempre e' sufficiente a escludere il rimborso quando in gioco vi siano esigenze primarie del figlio.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva ritenuto le cure odontoiatriche necessarie e la scelta della scuola privata funzionale all'inserimento lavorativo del figlio, tenendo conto del tenore di vita familiare: un accertamento di fatto che la Cassazione ha ritenuto congruamente motivato e per cio' sottratto al sindacato di legittimita'.

La novita': la distinzione tra cognizione ed esecuzione

Il passaggio di maggior interesse sistematico riguarda la collocazione processuale del principio appena ricordato. La Corte precisa che la rimborsabilita' della spesa anche in assenza di accordo opera nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, diretto ad accertare ex novo la sussistenza del diritto. Diversa e' l'ipotesi in cui il recupero avvenga in via esecutiva sulla base di un titolo di omologa: in tal caso il previo accordo tra i genitori, se previsto dal titolo, puo' assumere il valore di condizione di esigibilita' del credito.

La precisazione dialoga direttamente con Cass., Sez. III,4 agosto 2025, n. 22522, che ha risolto un contrasto risalente sui requisiti dell'atto di precetto per spese straordinarie. La Terza Sezione ha enunciato il principio secondo cui la convenzione di separazione omologata costituisce titolo esecutivo idoneo purche' il genitore creditore abbia, per le spese soggette ad accordo, effettivamente raggiunto l'intesa con l'altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi o quantomeno messo a disposizione la documentazione necessaria.

Con cio' la Cassazione ha definitivamente superato il contrasto tra l'orientamento piu' risalente, che imponeva l'allegazione documentale (Cass. n. 11316/2011), e quello piu' permissivo che riteneva sufficiente la mera elencazione in precetto (Cass. n. 7169/2024).

L'ordinanza 23946/2026 non smentisce questo impianto, ma lo affianca con un criterio distinto: mentre la sentenza 22522/2025 individua la linea di demarcazione nella natura della spesa (spese soggette ad accordo versus spese ordinarie documentabili), l'ordinanza in commento sposta l'attenzione sulla sede processuale. Nel giudizio di cognizione - tipicamente introdotto con decreto ingiuntivo, come nel caso di specie, o con ordinario atto di citazione - il giudice conserva sempre il potere di valutare nel merito la rispondenza della spesa all'interesse del minore, a prescindere dall'accordo. In sede esecutiva, dove il thema decidendum e' per definizione circoscritto alla verifica delle condizioni dell'azione (art. 474 c.p.c.: certezza, liquidita', esigibilita' del credito), il previo accordo eventualmente richiesto dal titolo diventa invece un filtro rigido, la cui assenza preclude l'azione esecutiva a prescindere da ogni valutazione sostanziale sull'utilita' della spesa per il minore.

La distinzione trova aggancio nella nota elaborazione dottrinale sui presupposti dell'azione esecutiva. Si e' osservato in dottrina che i provvedimenti di separazione e divorzio che determinano l'ammontare del mantenimento ordinario costituiscono titolo esecutivo sufficiente per la notifica del precetto, mentre per le obbligazioni relative alle spese straordinarie tale automatismo non opera nella stessa misura, proprio perche' il credito, non essendo liquidato ex ante, richiede un'operazione di determinazione successiva che il giudice dell'esecuzione - per definizione privo di cognizione piena sul merito - non puo' compiere. Ne discende che, ove il titolo condizioni espressamente il credito al previo accordo, tale clausola opera come elemento costitutivo dell'esigibilita' ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sottraendo al giudice dell'esecuzione ogni margine di apprezzamento sostanziale che, all'opposto, il giudice della cognizione conserva integro.

Questa ricostruzione spiega perche' la Cassazione, pur riaffermando in sede di cognizione la natura non preclusiva del mancato accordo, avverta la necessita' di preservare in sede esecutiva un filtro piu' rigido: diversamente, si consentirebbe al creditore di eludere, mediante lo strumento monitorio o l'azione ordinaria, le garanzie procedimentali che le parti stesse avevano pattuito nel titolo, con conseguente sacrificio del contraddittorio e della prevedibilita' delle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale.

Rilievi critici

La linea di demarcazione tracciata dall'ordinanza, pur dotata di coerenza sistematica, non e' priva di frizioni pratiche. In primo luogo, la scelta della sede processuale e' in larga parte rimessa alla parte creditrice: nulla impedisce, salvo l'onere di ricorrere al titolo piu' oneroso, di introdurre la domanda in via di cognizione ordinaria anziche' tentare direttamente l'esecuzione, aggirando cosi' il filtro dell'accordo pattuito. Cio' rischia di rendere recessiva proprio quella funzione di garanzia procedimentale che la clausola di previo accordo, se inserita nel titolo, era destinata a svolgere.

In secondo luogo, resta aperto il tema di coordinamento con Cass. n. 22522/2025, che aveva ancorato il discrimine non alla sede processuale bensi' alla natura della spesa. Le due pronunce non sono necessariamente incompatibili - la sentenza del 2025 riguardava infatti proprio un giudizio di opposizione all'esecuzione - ma la loro lettura congiunta suggerisce che il criterio della sede processuale operi come cornice generale all'interno della quale il criterio della natura della spesa continua a orientare la valutazione del giudice dell'esecuzione.

Conclusioni

L'ordinanza n. 23946/2026 conferma l'impianto sostanzialistico che da tempo caratterizza la giurisprudenza di legittimita' in materia di spese straordinarie, orientato a privilegiare l'interesse concreto del minore rispetto a formalismi procedurali.

La sua novita', tuttavia, non sta nel merito di tale principio, ormai consolidato, ma nell'aver esplicitato - sia pure in un obiter dictum solo apparentemente incidentale - che tale favor non e' assoluto, ma recede quando la domanda sia introdotta in sede esecutiva su titolo che condizioni il credito al previo accordo. Si tratta di un tassello che completa, senza sovvertirlo, il mosaico costruito da Cass. n. 22522/2025, e che merita di essere tenuto presente nella redazione delle convenzioni di separazione, ove le parti ben potrebbero scegliere consapevolmente se e quali voci di spesa vincolare a un meccanismo di accordo preventivo, con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano in sede di eventuale esecuzione forzata.

Riferimenti giurisprudenziali essenziali

[1] Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 luglio 2026, n. 23946 (decisione in commento).

[2] Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 agosto 2025, n. 22522 (requisiti del precetto per spese straordinarie; condizione di esigibilita').

[3] Cass. Civ., ord. n. 33939/2023 (limiti al dissenso del genitore non collocatario).

[4] Cass. Civ., ord. n. 7169/2024 (indirizzo permissivo sulla mera elencazione in precetto, superato da Cass. 22522/2025).

[5] Cass. Civ., ord. n. 16175/2015 (criteri di utilita' e sostenibilita' economica in assenza di accordo).

[6] Cass. Civ., sent. 8 giugno 2012, n. 9372 (definizione generale di spesa straordinaria).

[7] Cass. Civ., sent. 23 maggio 2011, n. 11316 (categoria delle spese straordinarie routinarie).

[8] Cass. Civ., sent. 1 ottobre 2012, n. 16664 (orientamento restrittivo sul criterio della prevedibilita').


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