La illegittimità dei mutui a rimborso graduale.

Contra factum non valet argumentum …
Dott. Giuseppe Dinoi.

Mettiamo in luce, al pari di numerose sentenze e altrettanto numerose consulenze tecniche d’ufficio, le palesi violazioni di legge presenti nei meccanismi di calcolo degli interessi.

Lunedi 12 Ottobre 2026

Alla base vi è il basilare principio contabile e giuridico, stabilito dalla Cassazione 60 anni fa (pietra miliare n. 3224 del 25/10/1972) che ha graniticamente affermato che “le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento (alias pagamento, alias ammortamento) sono estranee al contenuto dell’obbligazione”, principio talmente semplice e basilare da non essere mai stato smentito da pronunce successive.

Nel mutuo con rimborso rateale, con la formula finanziaria della capitalizzazione composta viene calcolata la rata, è un assunto incontestabile della matematica finanziaria: una volta calcolata la rata essa contiene, per definizione, quota di capitale da rimborsare e quota interessi da pagare. Moltiplicando la rata per il numero di rate convenute in contratto, si ha matematicamente il totale di interessi da corrispondere. Se decidiamo di pagare questa rata, e questo ammontare di interessi, con un tipo di ammortamento alla francese, o all’italiana, o alla tedesca, cambiano le quote di interessi e capitale della singola rata, ma non certo l’ammontare complessivo, che è già stato stabilito.

Dunque l’attenzione che i Giudici destinano all’analisi del piano di ammortamento alla francese, è del tutto fuori luogo, è uno specchietto per le allodole, è una foglia di fico e chi ha altre metafore simili le usi pure: in realtà non è nell’ammortamento che si cela l’anomalia e l’illegittimità.

L’illegittima applicazione si cela a monte, nel momento in cui si calcola la rata con la formula del regime di capitalizzazione composta che, per gli addetti ai lavori, vuol dire calcolare gli interessi, come dice la stessa parola, capitalizzandoli, mensilmente o trimestralmente in relazione al tipo di rateizzazione che si i è convenuta. Il legislatore, sì che aveva capito il problema, sì che ne aveva individuato il potenziale effetto esplosivo e distruttivo (la capitalizzazione composta è l’ottava meraviglia del mondo, secondo J.M.Keynes, perché con essa ti compri il mondo): con la delibera del Cicr 9/2/2000, successiva alla scoperta del diritto della piaga dell’anatocismo, ha vietato la capitalizzazione se non specificamente sottoscritta e se non rappresentata da un Tasso effettivo che ne evidenzi i costi. Contro questo fatto, non si può avere nessuna opinione, è così e basta, il resto è pregiudizio, complicità, sottomissione al potere finanziario.

Eppure un Giudice della Repubblica Italiana ha avuto il coraggio di scrivere in una sentenza: “… con riguardo ai contratti di mutuo alcuna norma, primaria o secondaria, prevede l’obbligo di indicare nel contratto il TAE, che ai sensi dell’art. 6 della delibera Cicr 9/2/2000 viene in rilievo esclusivamente laddove venga prevista una capitalizzazione infrannuale”: trattasi di una affermazione, che certamente è stata suggerita dalla ignoranza tecnica di un Ctu, altrimenti non è possibile che un Giudice della Repubblica Italiana non riconosca che la rata dei mutui è calcolata con il regime di capitalizzazione composta, ossia infrannuale e che ciò è vietato dalla Delibera del Cicr attuativa dell’art. 120 Tub. . E chiosa il Giudice nella sentenza: “nei contratti di mutuo … non è dato riscontrare una operazione di capitalizzazione degli interessi… ma, piuttosto, esclusivamente il frazionamento della obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale”.

Un assurdo matematico e giuridico: confondere il calcolo della rata e degli interessi, con il loro pagamento, con l’obbligazione restitutoria, è un arrampicarsi sugli specchi dell’assolutismo bancario, nella ipotesi migliore (o peggiore), quando non una manifesta e tracotante ignoranza tecnica priva di ogni volontà di confronto, nella ipotesi peggiore (o migliore). E dico questo perché il Ctu cui si era rivolto quel Giudice, aveva scritto nella relazione: guardi Sig. Giudice, che “la rata è stata calcolata con la formula del regime composto e successivamente alla determinazione della rata costante mediante la sopra riportata equivalenza intertemporale, la rata viene imputata a pagamento degli interessi periodicamente maturati sull’intero capitale residuo in essere a ciascuna scadenza”. Valutate voi, lettori, se siamo nella prima o nella seconda ipotesi.

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