Con l’ordinanza n. 26208/2026, pubblicata il 4 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della validità e del regime delle clausole contrattuali di limitazione o predeterminazione del danno nel rapporto tra imprese, con specifico riferimento alla loro eventuale qualificazione come clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
| Venerdi 9 Ottobre 2026 |
IL CASO: La controversia traeva origine dall’azione promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un operatore telefonico con domanda di risarcimento del danno per gravi inadempimenti contrattuali insorti nell’ambito di una procedura di migrazione di utenze.
L’attrice lamentava, in particolare, irregolarità nella fatturazione, errori nella contabilizzazione dei canoni, ritardi nell’attivazione delle utenze e nell’assistenza tecnica, nonché il mancato rispetto dei tempi di copertura e cablatura di vaste aree territoriali, con conseguente annullamento di 1.149 richieste di attivazione di nuove utenze.
La convenuta si difendeva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l’accertamento di un proprio controcredito per fatture insolute, con eventuale compensazione tra i reciproci crediti.
All’esito del giudizio, Il Tribunale riconosceva a favore dell'attrice soltanto un credito per penali da ritardo, compensandolo con il maggior credito della convenuta, oltre interessi, e rigettava ogni altra pretesa.
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello.
Pertanto, l’attrice investiva della questione la Corte di Cassazione, denunciando con il primo dei due motivi del ricorso la falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo l’invalidità delle clausole contrattuali di autolimitazione del danno che avevano circoscritto il ristoro al limite delle penali pattuite.
La ricorrente muoveva da una duplice premessa. In primo luogo, assumeva che tali clausole, incidendo in modo fortemente restrittivo sul risarcimento spettante alla parte non inadempiente, dovessero essere considerate vessatorie, e dunque inefficaci in mancanza di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
In secondo luogo, contestava l’accertamento della Corte d’appello circa la loro asserita negoziazione, sostenendo che le produzioni documentali avrebbero dovuto condurre alla conclusione opposta.
LA DECISIONE: La questione sottoposta alla Corte concerneva, quindi, la qualificazione giuridica delle clausole che limitano o predeterminano convenzionalmente il danno risarcibile in caso di inadempimento.
Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha affermato che chi invochi l’inefficacia di una clausola per difetto di specifica approvazione scritta deve allegare e provare la ricorrenza dei presupposti che rendono applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c., vale a dire la presenza di condizioni generali di contratto oppure di moduli o formulari unilateralmente predisposti.
In altri termini, non basta dedurre che la clausola sia stata inserita nel contratto da uno dei contraenti; occorre dimostrare che ci si trovi in presenza di condizioni generali di contratto o di moduli o formulari unilateralmente predisposti.
Successivamente, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento, definito consolidato, secondo cui le clausole penali, le caparre e le altre pattuizioni dirette a predeterminare il ristoro dovuto in caso di recesso o inadempimento non hanno natura vessatoria, non rientrano nell’elenco di cui all’art. 1341, comma 2, c.c. e non richiedono, quindi, specifica approvazione per iscritto.
Infine, hanno, affrontato il profilo relativo alla negoziazione delle clausole, osservando che la censura proposta non investiva un error in iudicando, ma tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: quello secondo cui gli Accordi Quadro erano stati liberamente negoziati tra le parti.