Le Sezioni Unite della Cassazione (1), sul tema della imputabilità del soggetto agente hanno da tempo stabilito che anche “i disturbi della personalità”, come quelli derivanti da nevrosi e da psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa”.
Per contro, non assumono rilievo, ai fini dell’imputabilità, altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali” atteso che tali affezioni non incidono sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.
Occorre, quindi, che il Giudice verifichi se tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo.
Pertanto, con la sentenza citata, la Cassazione ha posto fine ad un lungo dibattito che ha radici antiche e che ha visto contrapposti il Legislatore, la Giurisprudenza e la Scienza Psichiatrica sui concetti di capacità di intendere e di volere, di imputabilità, di colpevolezza e di infermità men-tale del soggetto autore di un reato.
Secondo i Giudici di legittimità, “le oscillazioni interpretative sono state essenzialmente determinate dal difficile rapporto tra giustizia penale e scienza psichiatrica, insorto dal momento in cui quest’ultima ha sottoposto a revisione critica paradigmi in precedenza condivisi, ponendo in crisi tradizionali elaborazioni metodologiche, così legittimando una più accentuata tendenza verso il pluralismo interpretativo”.
In conseguenza, accanto ad un indirizzo “medico”, all’interno del quale si sono distinti un orientamento “organicista” ed uno “nosografico”, si è proposto quello “giuridico”, accompagnato o temperato, dal criterio della patologia sofferta, da quello della intensità, da quello eziologico, che ha, in sostanza, consentito di sviluppare una nozione più ampia di infermità mentale rispetto a quello di malattia psichiatrica
Pertanto, in base alla importante decisione, i disturbi della personalità possono acquisire rilevanza ai fini della imputabilità laddove essi siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere, in concreto, sulla capacità individuale di intendere e di volere a fini processuali.
Tali disturbi, costituiti in genere da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica, sebbene iscrivibili al più ristretto novero delle “malattie” mentali, possono costituire anch’essi “infermità”, anche transeunte, che, in quanto tali, risultano rilevanti, ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove gli stessi abbiano lo stesso effetto di pregiudicare, totalmente o grandemente, la capacità intellettive e volitive del malato mentale.
Deve trattarsi, tuttavia, di un disturbo idoneo a determinare o che abbia, in effetti, determinato una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile, sia totalmente ovvero in grave misura, che renda l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autodeterminarsi, autonomamente e liberamente, alla commissione del reato.
Il Giudice deve, quindi, effettuare tale accertamento avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, con l’ausilio indispensabile di un contributo tecnico ed ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali.
In particolare, secondo le SS UU della Corte, a conferma della maggiore ampiezza che attualmente riveste il termine di infermità rispetto a quello di malattia, come innanzi ricordato, non è necessario che “la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo possa compromettere gravemente sia la capacità di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo previsto dalla norma violata”.
In definitiva, tale orientamento mette in crisi il criterio in base al quale l’anomalia psichica debba essere evinta dal novero delle rigide e precon- cette categorie scientifiche, lasciando spazio, ai fini del giudizio, alla configurabilità o meno del vizio di mente, sia esso totale o parziale, affinché il disturbo della personalità manifestato possa costituire causa idonea ad escludere o fortemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente.
Secondo la Dottrina scientifica in materia, i disturbi della personalità non sono caratterizzati da specifici sintomi o sindromi, come ad esempio il disturbo ossessivo-compulsivo, la depressione o gli attacchi di panico, ma dalla presenza esasperata e rigida di alcune caratteristiche della personalità.(2)
Con il termine personalità (o carattere) si definisce il modo stabile che ciascuno di noi si è costruito, in base alle proprie esperienze e dal proprio temperamento innato, di rapportarsi con gli altri e con l’ambiente che li circonda.
I tratti che la compongono rappresentano le caratteristiche del proprio stile di vita ed il rapporto con gli altri: così esiste per esempio il tratto della dipendenza dagli altri, o della sospettosità, o della seduzione, oppure quello dell'amor proprio.
Normalmente questi tratti devono essere abbastanza flessibili a seconda delle circostanze per cui, in alcuni momenti, sarà utile essere più dipendenti o passivi del solito, mentre in altri casi sarà più funzionale essere seducenti.
Alcune persone, ad es., tendono sempre a presentarsi in modo seducente indipendentemente dalla situazione nella quale si trovano, rendendo così difficile gestire la situazione mentre altre persone tendono ad essere sempre talmente dipendenti dagli altri che non riescono a prendere autonomamente le proprie decisioni.
Solitamente, tali tratti diventano così consueti e stabili che le persone stesse non si rendono conto di mettere in atto comportamenti, rigidi e inadeguati, sentendosi sempre le vittime della situazione, alimentando così il proprio disturbo da cui possono derivare le reazioni negative degli altri nei loro confronti,
Altre volte, un soggetto che presenta un disturbo paranoide di personalità, non comprende che, con il suo comportamento sospettoso, non dà fiducia agli altri, e si "tira addosso" reazioni aggressive, frutto dell’idea che non ci si può fidare di nessuno.
Va, inoltre, ricordato che i disturbi di personalità sono suddivisi, secondo la più diffusa classificazione psicopatologica, in tre categorie:
A- Disturbi caratterizzati dal comportamento bizzarro:
Disturbo paranoide di personalità: chi ne soffre tende ad interpretare il comportamento degli altri come malevolo, comportandosi così sempre in modo sospettoso.
Disturbo schizoide di personalità: chi ne soffre non è interessato al contatto con gli altri, preferendo uno stile di vita riservato e distaccato dagli altri.
Disturbo schizotico di personalità: che solitamente appartiene a soggetti eccentrici nel comportamento, che hanno scarso contatto con la realtà e tendono a dare un'assoluta rilevanza e certezza ad alcune intuizioni magiche.
B- Disturbi caratterizzati da un'alta emotività:
Disturbo borderline di personalità: chi ne soffre presenta di solito una marcata impulsività ed una forte instabilità sia nelle relazioni interper sonali sia nell'idea che ha di sé stesso, oscillando tra posizioni estreme in molti campi della propria vita.
Disturbo istrionico di personalità: chi ne soffre tende a ricercare l'atten-zione degli altri, ad essere sempre seduttivo e a manifestare in modo marcato e teatrale le proprie emozioni.
Disturbo narcisistico di personalità: chi ne soffre tende a sentirsi il migliore di tutti, a ricercare l'ammirazione degli altri e a pensare che tutto gli sia dovuto, data l'importanza che si attribuisce.
Disturbo antisociale di personalità: chi ne soffre è una persona che non rispetta in alcun modo le leggi, tende a violare i diritti degli altri, non prova senso di colpa per i crimini commessi.
C- Disturbi caratterizzati da una forte ansietà:
Disturbo evitante di personalità: chi ne soffre tende a evitare in modo assoluto le situazioni sociali per la paura dei giudizi negativi degli altri, presentando quindi una marcata timidezza-
Disturbo dipendente di personalità: chi ne soffre presenta un marcato bisogno di essere accudito e seguito da parte degli altri, delegando quindi tutte le proprie decisioni.
Disturbo ossessivo compulsivo di personalità: chi ne soffre presenta una marcata tendenza al perfezionismo ed alla precisione, una forte preoccupazione per l'ordine e per il controllo di ciò che accade.
Sin qui la Dottrina scientifica in materia, ma occorre comunque chiedersi quando tali disturbi assumono rilevanza ai fini della imputabilità?
Sempre secondo la sentenza delle SS UU, innanzi citata, “i disturbi della personalità possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., nei casi in cui gli stessi siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere, in concreto sulla stessa mentre non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti caratteri di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente”. (3)
Si tratta, dunque, di una sentenza importante perché non si limita a precisare il principio di diritto, ma opera una precisa ricognizione delle fondamentali linee del rapporto tra scienza psichiatrica e giudizio penale, nella piena consapevolezza di una “necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza sebbene, a quest’ultima, il giudice non possa in ogni caso rinunciare stante l’impossibilità stessa di esprimere qualsiasi giudizio che non può prescindere dalle acquisizioni scientifiche accolte, e condivise, finendo col costituire una prassi applicativa”. (4)
Pertanto la Corte, nella decisione assunta, ha riconosciuto come anche ai disturbi della personalità possa essere ritenuta, una causa idonea, scientificamente condivisa, atta ad escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, qualora i disturbi della personalità siano talmente gravi e consistenti e siano in un rapporto di causalità con il fatto di reato commesso.
In tale direzione, la Suprema Corte recepisce, con la sentenza in questione, un significato ampio del termine “infermità mentale”, di cui agli artt.88 e 89 c.p., ricordando che, quando il Legislatore penale ha voluto fare riferimento al diverso concetto di alterazione anatomica o funzionale, lo ha definito espressamente, utilizzando proprio il diverso termine di malattia come avvenuto per l’art. 582 c.p ossia come una “malattia nel corpo e nella mente”.
Per contro ed in base al nuovo orientamento della Corte: “non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo”.
Sul punto, la Corte precisa che “i confini di rilevanza ed applicabilità dell’istituto della imputabilità dipendono, in effetti, anche in qualche misura dal concetto di pena che si intenda privilegiare posto che nell’ottica retributiva di questa, se la pena deve servire a compensare la colpa per il male commesso, essa si giustifica solo nei confronti di soggetti che hanno scelto di delinquere in piena libertà”.
Inoltre, sotto il profilo di un’ottica preventiva, ponendosi in dubbio il rapporto tra libertà del volere e funzione preventiva, laddove ”il principio della libertà del volere non è più funzionale alla giustificazione della pena”, ha ritenuto che ”tale funzione potrà rivolgersi solo a soggetti che siano effettivamente in grado di comprendere l’appello contenuto nella norma, e fra questi non sembra che possano annoverarsi anche i soggetti non imputabili, in quanto ritenuti non suscettibili di minacce sanzionatorie”.
In conseguenza, gli articoli 88 e 89 vanno letti in stretto rapporto, sistematico e derivativo, con il più generale disposto dell’art. 85 c.p., posto che “anche in riferimento alle rigide classificazioni nosografiche della psichiatrica ottocentesca di stampo organicistico-positivistico, pertinente risulta il rilievo di autorevole dottrina, secondo cui, proprio a conferma della maggiore ampiezza del termine di “infermità” rispetto a quello di “malattia”, (…)“non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo, che lasci integra o meno la capacità di “poter agire altrimenti” per cui, solo nei confronti di soggetti dotati di tali capacità, si può parlare di colpevolezza del soggetto”.
In questa ottica, conclude la Corte, “ anche i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle “malattie” mentali, possono costituire, sebbene delle “infermità” rilevanti ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive del soggetto” ma ”deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare e che abbia, in effetti, determinato una situazione psichica incontrollabile ed ingestibile, totalmente o in grave misura, che, incolpevolmente, rende il soggetto incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti”, come innanzi ricordato.
Va sottolineato che, tuttavia, è mancata da parte del Legislatore una rivisitazione delle tematiche affrontate dalla Cassazione, peraltro giustificata dai recenti progressi scientifici in materia anche successivi alla Legge regolatrice della materia che risale al lontano 1978.
Va segnalato, tuttavia, sulla delicata materia della malattia mentale, un importante intervento della Corte costituzionale con la sentenza n.157/ 2026 con cui ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge 833/1978 “nella parte in cui non prevede la presenza di un legale che supporti il paziente ed ha dichiarato illegittima anche una parte della normativa sulle cure imposte al malato”.
La Consulta, in sintesi, ha sancito che, per quanto concerne il TSO- Trattamento Sanitario Obbligatorio del malato mentale, “la Legge che attualmente riguarda gli interventi a sostegno dei servizi per la salute mentale è da rivedere” atteso che “il TSO costituisce una vera e propria forma di privazione della libertà personale e dunque la persona che vi è sottoposta deve essere assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio in quanto lo stesso esige le garanzie prescritte dall’art.13 della Costituzione sulla inviolabilità della libertà personale”.
La Consulta ha risposto così all’eccezione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze riguardante il caso di un malato mentale, affetto da disturbo schizofrenico, che nel novembre 2025 ad Empoli era stato sottoposto ad un TSO motivato dal fatto che “il paziente si presentava in stato di agitazione psicomotoria, con umore espanso ed accelerazione ideo-verbale. Inoltre il paziente non assumeva la terapia farmacologica, la rifiutava e mostrava una totale assenza di consapevolezza della malattia. Rifiutando anche le terapie farmacologiche e gli esami di routine”.
Una volta sottoposto al TSO, il malato aveva chiesto di essere assistito da un suo avvocato di fiducia ma il Giudice tutelare aveva ignorato la richiesta ed aveva proceduto ugualmente alla convalida, avvisando i difensori solo successivamente, poiché aveva ritenuto che “la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili” (!!).
Secondo la Corte delle Leggi, il trattamento sanitario coattivo “può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, di frequente dovuta a condizioni sociali di emarginazione e di abbandono”, come stabilito dalla Cassazione con una sentenza del 2025.
Tuttavia, malgrado che la procedura per imporre un TSO preveda una motivata richiesta da parte di due medici dipendenti pubblici e l’autorizzazione del Sindaco locale e benché il procedimento sia inquadrabile nell’alveo dei procedimenti civili aventi natura di volontaria giurisdizione, secondo la Consulta, “il trattamento coattivo del paziente non risulta totalmente assimilabile ad esso in quanto mette in gioco una serie di principi costituzionali, ponendosi tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del necessario consenso, da un lato, e la esigenza di assicurare la protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che possa giustificare, sia pure come eccezione, un tratta- mento contrario alla sua volontà, imposto mediante coazione fisica”.
La Corte ha anche ricordato di aver sancito tale principio nella sentenza n.76/2025 con cui “aveva riconosciuto al paziente il diritto di essere sentito prima della convalida e di vedersi comunicare l’Ordinanza sinda- cale, ma che non aveva previsto la possibilità della difesa tecnica”.
In definitiva, secondo la Consulta, nel caso di un malato psichiatrico sottoposto a TSO, “il difensore di fiducia, o quello d’ufficio deve essere tempestivamente avvisato e può partecipare all’audizione del Giudice per la convalida o la proroga”.
In ogni caso il Legislatore, ha ribadito la Corte, dovrà rivedere la normativa vigente “valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale e di “soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, che possano favorire percorsi di assistenza consensuali”.
D’altronde, “la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie” (!!).
L’apertura dei REMS rientra tra questi, come emerge dai commenti della Dottrina più avanzata in materia, senza che il Legislatore abbia provveduto alla piena attuazione della Legge in vigore diretta ad assicurare un migliore e più efficace trattamento sanitario e, ove possibile, riabilitativo del malato di mente.
Per concludere, va segnalato che i disturbi di personalità hanno oggi una incidenza generale del 10% sulla la popolazione e fra i 15 e 25 anni tali disturbi possono generare tendenze suicide, come accaduto di recente, spesso frutto di un’istigazione al grave gesto generato dalla frequentazione smodata dei PC e Cellulari, come narrano le cronache quotidiane.
Inoltre, il vero rischio sociale da impedire è quello rappresentato dalla possibile devianza di chi è affetto da disturbi di personalità.
Comportamenti quali la tossicodipendenza o la violenza ne sono le forme esterne più evidenti.
Non meno importanti è l'aspetto di improduttività di questi malati: il loro inserimento in strutture operative appare difficoltoso, e, in moti casi, del tutto fallimentare.
Questo tipo di disturbo è curabile, così che è possibile ottenere, per il paziente, un migliore livello di adattamento alla vita.
Il problema è dunque:
• riconoscere in tempo i disturbi della personalità per poter intervenire prima che il disturbo assuma forme manifeste più drammatiche;
• intervenire con terapie idonee quali la psicoterapia e, nei casi più gravi, un ricovero presso un ospedale o un centro residenziale ovvero in un REMS.
Invero, la Dottrina ha da tempo posto in rilievo come le più recenti acquisizioni della psichiatria hanno riconosciuto spazi sempre più ampi di responsabilità al malato mentale, affermando che, pur in presenza di patologie psichiche, egli conserva, in alcuni casi, una “quota rilevante di responsabilità” che fa ben sperare sulla sua risocializzazione, che costituisce il principio posto a fondamento della L. n. 180/1978, c.d. Legge Basaglia.
In ogni caso, occorre sempre garantire al malato mentale la tutela dei diritti inviolabili della persona tra cui l’assistenza di un proprio difensore.
NOTE
(1) Cass Sez. Unite sent.n.9163/2005 del 25/1-8/3 2005 (1),
(2) v. I disturbi della personalità in Ispico.org
(3) v. Luigi Viola, nota a sentenza SS.UU. n.9163/005 in Altalex.it
(4) cfr Buoncristiano, Brevi considerazioni sull’infermità mentale, in Altalex.it