Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, afferendo solo all'uso negoziale e non al dettato normativo, non danno luogo al fenomeno dell’inserzione automatica nel contratto di conto corrente ai sensi dell’art. 1374 C.C.
Martedi 9 Giugno 2020 |
Il caso: La società XY, da me patrocinata, ha chiesto al Tribunale di Lecce la dichiarazione di nullità delle clausole riguardanti gli interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale e la irritualità ed illegittimità delle CMS e CMDF relative ad un rapporto di conto corrente bancario associato ad una linea di affidamento, operante da ben 25 anni con un primario Istituto di Credito locale.
Si contestava la validità di tali oneri bancari sul presupposto che essi rispondessero non ad una previsione codicistica bensì a norme consuetudinarie bancarie (e dunque negoziali) valide solo in presenza di un apposito patto contrattuale e si chiedeva la rettifica del saldo in favore della correntista.
La decisione
Con sentenza n. 1249 del 04.06.20, il Tribunale di Lecce (Dr.ssa Maria Gabriella Perrone) ha ribadito la invalidità della convenzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in un rapporto di conto corrente bancario stabilendo che “Costituisce jus receptum l’illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per avere esse fonte nelle c.d. Norme Bancarie Uniformi, le quali non costituiscono un uso normativo, ma uso negoziale e quindi non danno luogo al fenomeno dell’inserzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1374 C.C.
Non ravvisandosi né essendo stato prospettato alcun uso normativo legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ai sensi dell’art. 1283 C.C. (…) e dunque la relativa pattuizione va dichiarata nulla.”
A tale principio poi si collega quello ancora più interessante secondo cui: “Il Tribunale ritiene altresì inapplicabile in via analogica (…) la normativa dettata dall’art. 1831 C.C. (Chiusura del conto) giacchè norma non espressamente richiamata dall’art. 1857 C.C. (Norme applicabili alle operazioni regolate in c.c.) tra quelle relative al rapporto di conto corrente che il legislatore ha ritenuto positivamente applicabili anche al conto corrente bancario (Cass. 15135/14 e Cass. 24418/10, la quale chiarisce “come sia irrilevante in merito la previsione convenzionale della capitalizzazione annuale degli interessi giacchè la detta clausola si riferisce ai soli interessi creditori, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 C.C., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”)
Al termine del giudizio, il Tribunale rettificava il saldo del conto corrente in favore della società attrice per un valore complessivo di circa € 41.000,00 (da - € 14.000,00 a + 27.169,00)