Il legislatore italiano per favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno ha previsto, per le persone fisiche non residenti che percepiscono redditi da pensione, un regime fiscale opzionale, di favore, in alternativa alla disciplina ordinaria.
Per usufruire del regime di favore i non residenti devono trasferire la residenza fiscale in un Comune appartenente al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Le persone fisiche non residenti, quindi, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di pensione prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7%, per 9 anni.
L’agevolazione che prevedeva l’opzione per soli 5 anni, è stata innalzata a 9 anni, dall’art. 5-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.
Le condizioni, per accedere alla tassazione di favore, invece, sono stabilite nei commi 273 e 274, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) e possono essere riprese come segue:
♦ non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
♦ essere titolari di redditi da pensione ed assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri;
♦ trasferire la residenza in Italia in un Comune appartenente al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
♦ trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Per comprendere dove e come pagare le imposte, torna utile fare riferimento all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 12/02/2019.
La risposta, al richiamato interpello, chiarisce che le pensioni, ancorché di provenienza estera, sono soggette all’imposta in Italia quando sono percepite da soggetti ivi residenti.
Tuttavia, le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, stipulate con alcuni Paesi, prevedono, generalmente, una diversa modalità di tassazione delle pensioni estere, corrisposte a cittadini residenti, a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Occorre, allora, consultare le Convenzioni con i Paesi contraenti, che regolano l’esercizio della propria potestà impositiva, al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. I trattati stipulati dall’Italia si ispirano al modello di convenzione dell’OCSE.
La convenzione in essere, tra Italia e Stati Uniti, per esempio, prevede che redditi da pensione, sono tassati solamente in Italia, per il cittadino con nazionalità italiana che vi fa rientro.
Oltre, la lettura delle “Convenzioni”, verifichiamo anche cosa dicono le istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi, in merito alle pensioni estere.
A pag. 141, del Modello Redditi Persone Fisiche 2020, viene precisato quanto segue.
Pensioni estere percepite da residenti italiani.
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:
Per i Paesi Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti – Venezuela le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano:
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Di qui, la conferma, dell’esempio fatto innanzi, ovvero che i redditi da pensione, del cittadino con nazionalità italiana, che rientra dagli Stati Uniti, sono tassati solamente in Italia, ovvero senza tassazione da parte del Paese da cui proviene.
Le istruzioni al Modello Redditi Persone Fisiche 2020, forniscono precisazioni anche per i Paesi:
Belgio, Germania, Francia, Australia, Canada e Svizzera.
Se sulle pensioni sono state calcolate imposte a titolo definitivo, è possibile ottenere un credito d’imposta con richiesta alle Autorità estere competenti.
Per approfondire la tassazione di altri Paesi cliccare su: istruzioni Modello Redditi Persone Fisiche 2020, pag. 141.
Altri approfondimenti si possono leggere nella circolare n. 8/E, del 10 aprile 2019, a pag. 27 e seguenti.
Infine, per quanto concerne il versamento dell’imposta sostitutiva, è stato precisato che va effettuato tramite il modello F 24, con codice tributo n. 1899, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI, art. 24/ter del TUIR”.
dottore commercialista