Rendere più comodo l'esercizio di una veduta non è aggravamento di servitù

Trasformare in terrazzo un precedente affaccio occasionale non costituisce un aggravamento di servitù; in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27909 del 23/11/2017.

Lunedi 4 Dicembre 2017

Il caso: B.D. e B.T. citavano avanti al Tribunale di Nola i coniugi N.- Bi. per ottenere la condanna all'eliminazione di vedute in danno della loro proprietà; in primo grado la domanda veniva rigettata; proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, la Corte distrettuale rigettava l'impugnazione, ritenendo che nel caso di specie non sussisteva una estensione e un ampliamento della servitù e, quindi, di un aggravamento della stessa.

B.D. E B.T. ricorrono in Cassazione, deducendo violazione di norme di legge, in particolare dell'art. 1065 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.. violazione e falsa applicazione dell'art. 1067 c.c., nonchè delle norme di cui agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti in particolare lamentano che:

  • le parti intimate avevano creato servitù a seguito di opere sulla loro proprietà immobiliare, in particolare con la realizzazione di un terrazzo in luogo di una originaria copertura in lamiera;

  • tali opere quindi avrebbero sostanziato una ulteriore possibilità di veduta ed affaccio sulla loro proprietà.

    Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, rilevano quanto segue:

    a) la precedente proprietaria dell'immobile, dante causa degli odierni ricorrenti – una fabbrica di giocattoli - utilizzava il terrazzo de quo, ancorchè coperto in onduline, per asciugare i giocattoli prodotti:

    b) pertanto già in precedenza, per il detto fine, di fatto avveniva, pur se occasionalmente, l'accesso sul detto terrazzo con conseguente esercizio di veduta e di affaccio;

    c) la Suprema Corte ha sempre sostenuto che “la possibilità di restare in maniera più comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitù di veduta” (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 21 febbraio 1995, n. 1899).

    d) di conseguenza nessun errore in diritto è stato compiuto dai giudici di merito con la decisione gravata, che ha applicato - con chiarezza - noti principi ermeneutici già affermati.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27909 del 23/11/2017

Pagina generata in 0.038 secondi