Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27909 del 23/11/2017

Lunedi 4 Dicembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26263-2013 proposto da:

B.T., (OMISSIS), B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.ANGELO EMO 106, presso lo studio dell'avvocato CIRO CASTALDO, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE BOCCIA;

- ricorrenti -

contro

N.M., BI.MA.FI.;

- intimati - avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Svolgimento del processo

che:

è stata impugnata da B.D. e B.T. la sentenza n. 905/2013 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi.

La Corte distrettuale, con la decisione gravata innanzi a questa Corte, rigettava l'appello proposto dai medesimi B. avverso la sentenza n. 573/2007 del Tribunale di Nola (subentrato, in quanto istituito nelle more del giudizio di primo grado, all'originario Tribunale adito di Napoli), sentenza con la quale era stata, rigettata la domanda proposta dagli stessi B. nei confronti dei coniugi N.- Bi. per ottenere la condanna all'eliminazione di vedute in danno della loro proprietà Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Hanno depositato memoria le parti ricorrenti.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Motivi della decisione

che:

1.-Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di norme di legge, in particolare dell'art. 1065 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. ...

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