Locazione: la notifica dell’intimazione di sfratto vale anche come disdetta

L’intimazione di sfratto può contenere la disdetta del contratto di locazione in quanto c’è l’inequivoca volontà del locatore di non voler rinnovare il contratto di locazione e la procura rilasciata dall’intimante al difensore è idonea anche per la disdetta.

Lunedi 4 Dicembre 2017

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28471/2017 pubblicata il 29 novembre scorso.

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasce dall’intimazione di sfratto notificata da un comune al conduttore di un fon`o di proprietà del suddetto ente. La Corte di Appello confermava la sentenza emessa in primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione del suddetto fondo formulata dal Comune, ritenendo che la notifica di un precedente atto di intimazione costituiva idonea disdetta.

La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata dal conduttore con il ricorso per Cassazione il quale deduceva, fra l’altro, la violazione degli articoli 112 e 84, 2° comma cpc e, comunque la violazione dell’art. 84, 2° comma cpc in quanto la corte territoriale non avrebbe preso posizioni in merito alle “osservazioni di diritto” riportate nell’appello relative alla carenza di rappresentanza negoziale del difensore per l’esercizio del potere di disdetta in quanto la procura non conferiva al difensore il potere (negoziale) di comunicare al conduttore la disdetta dal contratto di locazione ma esclusivamente quello di intimare lo sfratto.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso e richiamandosi ad altre precedenti pronunce degli stessi giudici di legittimità, ha evidenziato che anche l’intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto e “tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 28471 del 29/11/2017

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