Con la sentenza del 14 marzo 2017 il Tribunale Penale di Aosta si pronuncia in merito alla necessità o meno dell'accettazione da parte del querelato della remissione di querela.
Lunedi 28 Agosto 2017 |
Il caso: Tizio è imputato per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 624 c.p.poiché, in concorso con un minorenne, al fine di trarne profitto, si era impossessato di un telefono cellulare, sottraendolo al proprietario G.G., che lo custodiva dietro alla cassa di un esercizio commerciale.
All'udienza, in assenza dell'imputato, la persona offesa dichiara di rimettere la querela a suo tempo proposta.
Il Tribunale, nel rilevare che il reato è procedibile a querela, pronuncia sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, nonostante manchi un'espressa dichiarazione di accettazione della medesima da parte dell'imputato assente: al riguardo il Tribunale osserva che:
per l'efficacia estintiva della remissione non è necessaria l'accettazione della remissione medesima da parte dell'imputato, ma l'accertamento dell'inesistenza di una ricusazione espressa o tacita;
secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione espressa da parte del querelato, essendo necessario che non risulti espressamente o da fatti concludenti che il querelato intenda ricusare la remissione, e che "nella assenza o contumacia dell'imputato non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (cfr. da ultimo Cass. n. 30614 del 2008);
Nel caso in esame, rileva il Tribunale, l'imputato è assente, non ha manifestato alcun interesse per il processo, sicché da tale comportamento si deve desumere la sua volontà tacita di non ricusare la remissione di querela.