Come è noto dal 1° luglio scorso, oltre alle cartelle di pagamento, anche gli avvisi di accertamento possono essere notificati a mezzo della posta elettronica certificata (Pec). Sulle modalità di notifica degli atti tributari a mezzo della posta elettronica certificata è intervenuta recentemente un’importante e interessante decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Nell’Emilia. Infatti, con sentenza n. 204 depositata in data 31 luglio 2017, la suddetta Commissione Tributaria ha dichiarato la nullità di alcune cartelle esattoriali, la cui notifica era stata eseguita a mezzo pec con file allegato in formato “.pdf” anziché in formato “.p7m”.
IL CASO: La questione esaminata dai giudici tributari traeva origine dall’opposizione promossa da una società avverso 18 cartelle esattoriali, alcune delle quali notificate a mezzo pec ed altre notificate con il tradizionale servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La società contribuente era venuta a conoscenza dell’esistenza a suo carico delle suddette cartelle esattoriali a seguito di acquisizione dell’estratto del ruolo a suo nome presso il concessionario per la riscossione. Nel proprio atto di opposizione la società contribuente, oltre a formulare nel merito una serie di doglianze, richiedeva in via preliminare l’esibizione, nonché il deposito, da parte del concessionario per la riscossione, dell’accertamento, delle cartelle e di tutti gli atti prodromici unitamente alle relate di notifica e agli avvisi di ricevimento. L’Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio, al fine di fornire la prova della notifica, provvedeva a depositare per ognuna delle cartelle opposte l’estratto di ruolo contenente la specifica delle imposte, interessi e sanzioni da versare, la data di pagamento, la modalità e le notifiche eseguite tramite raccomanda con ricevuta di ritorno e tramite pec, nonché le liquidazioni delle dichiarazioni presentate con gli esiti irregolari ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Nell’ Emilia, per quanto riguarda il punto che qui ci interessa, ha accolto il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento notificate a mezzo pec., osservando che:
1. La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec non è valida se il file è con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, in quanto non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”;
2. Con la notifica via pec in formato “.pdf” non viene prodotto l’originale della cartella, ma una sola copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale;
3. Solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “ busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma;
4. In difetto di detta estensione del file, la notificazione a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata.