Danni causati da cani randagi: responsabilità ex art 2041 cc o art 2052 cc?

Qualora un animale randagio attraversa improvvisamente la strada provocando un incidente è sempre dovuto il risarcimento dei danni in favore del soggetto danneggiato?

Sabato 26 Agosto 2017

La questione, molto attuale in virtù dell’aumento del fenomeno del randagismo, è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18954/2017, pubblicata il 31 luglio 2017, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)».

IL CASO: A seguito di un incidente causato da un cane randagio alla propria autovettura, il proprietario di quest’ultima citava in giudizio il Comune e la ASL al fine di vedersi risarcire i danni subiti dal mezzo in virtù del suddetto incidente. L’attore sosteneva che il sinistro era stata causato dall’improvviso attraversamento della strada da parte dell’animale. Il Comune nel costituirsi in giudizio chiamava in causa la propria assicurazione. La domanda dell’automobilista veniva rigetta dal Giudice di Pace, mentre in secondo grado il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva del Comune, che veniva condannato al risarcimento dei danni in favore dell’attore e rigettava la domanda nei confronti della ASL e la domanda di manleva formulata dal Comune nei confronti della propria assicurazione. Avverso la sentenza di secondo grado, il Comune proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di sei motivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Articolo 2052 c.c.: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito .

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha osservato che:

  1. A differenza della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici, alla responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 2043 codice civile e non quella di cui all’art. 2052 del suddetto codice. Ciò in considerazione della natura stessa degli animali randagi e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti dalla gestione del fenomeno del randagismo;

  2. Al fine di configurare la responsabilità dei suddetti enti pubblici è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo a questi ascrivibile;

  3. Ai fini della configurabilità della suddetta responsabilità non è sufficiente individuare l’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere incombe sull’attore danneggiato in applicazione delle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria;

  4. In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all’art. 2043 codice civile, non è sufficiente individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura degli animali randagi e alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi;

  5. L’attore danneggiato deve sempre allegare e provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l’omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si fosse adeguatamente attivato per la sua cattura).

Pertanto, sulla scorta delle suindicate osservazioni, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento, poiché il Giudice di merito si era limitato ad affermare che il Comune aveva l’obbligo di vigilare sul territorio e a prendere atto della circostanza che i testimoni avevano riferito di aver notato il cane “nella zona” nei giorni precedenti il verificarsi dell’evento, senza accertare che vi fossero state specifiche segnalazioni al Comune relativamente alla presenza dell’animale nel territorio comunale affinchè lo stesso potesse richiedere all’Asl l’intervento del servizio di cattura, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame sulla scorta del suddetto principio di diritto.

In conclusione, secondo gli Ermellini per i danni causati da animali randagi la responsabilità del Comune non è automatica: infatti il danneggiato ha l’onere di fornire la prova circa la responsabilità o la colpa o la negligenza da parte del comune circa eventuali omissioni o violazioni di qualche obbligo di custodia (es. eventuali segnalazioni al Comune della presenza di animali e il mancato intervento da parte di quest’ultimo per cercare di evitare eventuali incidenti dovuti alla presenza degli animali randagi).

Allegato:

Cass. civile Sez. III, Ordinanza del 31/07/2017 n.18954

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