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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27011 dell'anno 2014, proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Fernando Amoroso (C.F.: MRS FNN 66Al2 A184A);
- ricorrente -
nei confronti di:
AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall'avvocato Paolo Pellegrino (C.F.: PLL PLA 45P29 E506F);
- controricorrente -
e R.D. (C.F.: (OMISSIS));
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 2842/2014, depositata in data 9 luglio 2014, e notificata in data 28 luglio 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 maggio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
R.D. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di (OMISSIS) e della ASL di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un incidente avvenuto in data 13 settembre 2009, a suo dire causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada. Il comune ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile, Assicurazioni Generali S.p.A..
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di (OMISSIS). Il Tribunale di Lecce in riforma della decisione di primo grado, riconosciuta la esclusiva responsabilità del comune, lo ha condannato a risarcire all'attore il danno, liquidato in Euro 1.156,07, mentre ha rigettato (oltre alla domanda dell'attore nei confronti della ASL) la domanda di manleva avanzata dal comune stesso nei confronti della sua assicuratrice. ...
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