L'Ente deve pagare le spese di lite se il contribuente vince in appello

E’ illegittima la compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto soccombente nel giudizio di primo grado e abbia vinto in quello di secondo grado.

Martedi 29 Agosto 2017

Questo è l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20261/2017, pubblicata il 22 agosto scorso. Infatti, quasi sempre nei giudizi tributari in caso di accoglimento del ricorso promosso dal contribuente i giudici tributari compensano le spese del giudizio. La suddetta ordinanza potrebbe da oggi in poi modificare il comportamento della magistratura tributaria sul punto.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte di Cassazione trae origine dal ricorso promosso da un contribuente avverso alcune cartelle esattoriali relative al mancato pagamento del bollo auto. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di appello la Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza di primo grado con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate e compensava le spese di lite. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, la suddetta compensazione era giustificata dalla soccombenza reciproca tra l’esito del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e l’esito del giudizio di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado con accoglimento integrale delle ragioni del contribuente. Avverso la sentenza di secondo grado, quest’ultimo proponeva ricorso per Cassazione relativamente alla compensazione delle spese di lite, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cpc e dell’art. 24 della Costituzione.

LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale evidenziando che:

  1. “L’art. 92, secondo comma codice procedura civile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (Cass. Sez. Unite Ordinanza n. 2883/2014);

  2. Nel giudizio tributario, la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione” che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Cass. Ord. N. 1017/2017, 22793/2015);

  3. Nessuna ragione giuridica consente l’applicazione della compensazione di cui all’art. 92 cpc, in quanto, la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo grado e giudizio di secondo grado, anzi all’appellante risultato integralmente vittorioso vanno riconosciute non solo le spese del giudizio di appello, ma anche quelle relative al giudizio di primo grado e quindi la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Quindi riassumendo, secondo quanto statuito dagli Ermellini, salvo che sussistano gravi ed eccezionali motivi che andranno esplicitamente indicati nella motivazione della sentenza, qualora un contribuente sia rimasto soccombente in primo grado ed abbia vinto in secondo grado, il giudice di appello dovrà porre a carico dell’Ente presunto creditore il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 5, Ordinanza del 22/08/2017 n.20261

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