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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15596-2016 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell'avvocato SIMONE STEEANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA GRANA;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA, REGIONE LAZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 705/02/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti la Regione Lazio ed Equitalia Sud SpA non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in riferimento alle spese di lite, dopo che la medesima CTR aveva accolto le ragioni della parte contribuente, ed annullato le cartelle esattoriali per il pagamento della tassa auto 2005 e 2006, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in quanto, erroneamente i giudici d'appello, avrebbero disposto la compensazione delle spese, pur essendo la parte contribuente totalmente vittoriosa in appello, e ciò, sulla base di una supposta soccombenza reciproca, tra l'esito del giudizio in primo grado e l'esito dell'appello, nel quale si era riformata la sentenza di primo grado ed accolto, come detto, integralmente le ragioni dell'odierno ricorrente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
L'articolato motivo di censura è fondato. ...
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