Regolamento di competenza se il giudice si dichiara incompetente senza aver integrato il contraddittorio.

Con l’ordinanza n° 7055 del 12.03.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la questione relativa all’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti debba essere valutata con precedenza rispetto alla questione concernente la competenza, in quanto quest’ultima presuppone comunque che il rapporto processuale sia stato costituito correttamente.

Giovedi 30 Aprile 2020

Pertanto, ove il giudice di merito si dichiari incompetente, sebbene una delle parti non fosse stata correttamente convenuta, tale decisione potrà essere censurata con il regolamento di competenza perché l’integrità del contraddittorio attiene “in modo diretto e necessario alla competenza”.

IL CASO: R.E., M.D.L., A.M., L.M., C.A., M.M. ed M.M. convenivano avanti il Tribunale di N.N., in composizione monocratica, le società G. Inc. Irpt, Y.T. LLC. Irpt, G. I. S.r.l., di cui le prime due con sede negli Stati Uniti d’America, l’ultima in Italia.
Si costituivano Y.T. LLC. Irpt e G. I. Srl, le quali, oltre a contestare le domande attoree, eccepivano la competenza del Tribunale di N.N. Sezione Specializzata in materia di Impresa.

In prima udienza, gli attori chiedevano al Giudice l’autorizzazione a chiamare in causa G.I. Ltd. o, in subordine, l’autorizzazione a rinnovare la notificazione dell’atto di citazione nei confronti di G. Inc. Irpt stante il mancato perfezionamento della stessa,  mentre le società convenute costituite insistevano nella predetta eccezione di incompetenza del Giudice adito.
Il Giudice del Tribunale di N.N. emetteva un’ordinanza, con la quale dichiarava la propria incompetenza, sia per materia sia per territorio, in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di N.N. ed assegnava alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti al Giudice dichiarato competente.

In particolare, tale ordinanza veniva motivata con la preliminarietà dell’eccezione di incompetenza rispetto a tutte le altre.

Per questo motivo, gli attori promuovevano ricorso per regolamento necessario di competenza, indicando, con il primo motivo, che occorreva anzitutto integrare e regolarizzare il contraddittorio anche per consentire a G. Inc. Irpt di replicare all’eccezione di competenza e di sollevarne eventualmente di proprie; e che era da individuarsi, come unico mezzo idoneo per impugnare tale ordinanza, il regolamento di competenza. Con il secondo motivo, i ricorrenti contestavano la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di N.N.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso; sul punto, ha osservato che il contraddittorio è un pilastro del processo, che ha lo scopo di rendere possibile alle parti di partecipare al processo stesso.

E’ solo quando la lite sussiste concretamente o quando vi sono le parti che si contrappongono (nei limiti della contumacia) che il Giudice può esercitare il proprio potere di dirimere la controversia, accertando la sussistenza di giurisdizione e competenza. Infatti, colui che promuove il giudizio non può mettere immediatamente il Giudice nella condizione di espletare tale sua potestà, ma è necessario che sia data alla controparte la possibilità di contraddire.

Ergo, la questione della completa costituzione del contraddittorio (e dunque della completa strutturazione del processo nel quale il Giudice può e deve esercitare la propria funzione) non può dirsi “astratta, estranea e scindibile rispetto al vaglio della competenza da parte del giudice” (esattamente come la costante giurisprudenza di legittimità ha escluso per il parametro della giurisdizione, che è a sua volta pregiudiziale rispetto alla competenza; cfr. S.U. 29/2016). Pertanto, può affermarsi che la questione dell’integrità del contraddittorio sia ricompresa in quel che riguarda “in modo diretto e necessario alla competenza” ovvero può essere oggetto di censura proponibile attraverso il regolamento necessario di competenza. Anticipare la valutazione della questione della competenza rispetto a quella del contraddittorio significherebbe, d’altro canto, ledere il diritto di difesa della parte che non ha potuto entrare tempestivamente nel contraddittorio.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, il Giudice di merito ha quindi errato nel ritenere l’eccezione di incompetenza preliminare rispetto a tutte le altre, in quanto è invece la questione dell’integrazione del contraddittorio ad esserlo e tale vizio è censurabile mediante il regolamento necessario di competenza. Per questa ragione, la Corte ha disposto la caducazione dell’ordinanza impugnata ed, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice a quo, disponendo che fosse esaminata la questione concernente la corretta costituzione del contraddittorio con i consequenziali provvedimenti.
La Corte non ha invece analizzato il secondo motivo addotto dai ricorrenti, riguardante la determinazione del Giudice competente, in quanto la stessa ha reputato che tale motivo dovesse essere valutato dal Giudice di merito successivamente la risoluzione della questione relativa al contraddittorio.   

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