Nell'ordinanza n. 13267/2023, la Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione della competenza allorchè l'opposizione ad un decreto ingiuntivo contenga una domanda riconvenzionale che ecceda i limiti di valore della competenza del giuidce adito.
Mercoledi 24 Maggio 2023 |
Il caso: La società Delta chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di Tizia, che proponeva opposizione al decreto dinanzi al Giudice di pace di Roma e formulava domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento di una somma eccedente la competenza del Giudice di pace.
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore sull'iuntera causa e fissava un termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale.
Il Tribunale separava la domanda riconvenzionale dall'opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva per la prosecuzione della domanda riconvenzionale, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza con riferimento alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la Cassazione va dichiarata la competenza del Giudice di pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto tale competenza è funzionale ed inderogabile.
Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che:
a) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
Decisione: la Suprema Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo; fissa termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio.