Qual è la regola di condotta se la strada a doppio senso ha un solo segnale di limite di velocità

Il segnale di limite di velocità presente in un senso di marcia su una strada a doppio senso opera anche nell’altra direzione?

Martedi 8 Agosto 2017

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17205/2017, pubblicata il 12 luglio scorso.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, il limite di velocità vale solo per il senso indicato.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Legittimità trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un automobilista deceduto a seguito di un incidente stradale nei confronti dell’altro automobilista e dell’assicurazione.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano la domanda, addebitando la responsabilità del sinistro all’automobilista deceduto.

Avverso la sentenza della Corte territoriale gli eredi di quest’ultimo proponevano ricorso per Cassazione, deducendo tra l’altro la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi, avendo il Giudice di Appello individuato solo a carico del loro de cuius l’obbligo di osservare il limite di velocità, non ravvisando nessun obbligo in capo all’automobilista che procedeva in senso inverso.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno osservato che:

1. Il segnale stradale è un dispositivo atto ad indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti i veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada;

2. I segnali stradali operano come un provvedimento amministrativo espresso;

3. Tali comandi espressi dalla pubblica amministrazione operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, poiché nel caso di specie non risultava la presenza di un segnale di limite di velocità nel senso opposto e tantomeno si poteva ipotizzare che il segnale operasse anche nel senso di marcia inverso rispetto a quello del ricorrente, hanno rigettato il ricorso promosso dagli eredi dell’automobilista deceduto nell’incidente e condannato gli stessi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3, Ordinanza del 12/07/2017 n.17205

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