MASSIMA - Corte di Cassazione ordinanza n. 17572 depositata il 21 agosto 2020.
Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente.
L’Agente avrà diritto ad uno specifico compenso “aggiuntivo”, ove al medesimo Agente venga attribuita, anche nel corso del rapporto una specifica responsabilità per errore contabile dovuto a colpa nell’esecuzione della prestazione accessoria.
Venerdi 12 Febbraio 2021 |
L’Ordinanza in commento, nel cassare la sentenza impugnata e rinviando la decisione ad altra sezione della medesima Corte di Appello il cui provvedimento fu oggetto di gravame, indica i principi consolidati cui la Corte dovrà attenersi nel giudicare nuovamente la questione, al fine di stabilire se ad un Agente di commercio spetti o meno lo “specifico compenso aggiuntivo per l’attività di incasso svolta”.
La questione non è pacifica, poiché in effetti la “riscossione delle somme” è prestazione accessoria a quella principale del contratto di agenzia, che può essere conferita sin dall’inizio del rapporto o successivamente e che può variare nel suo contenuto concreto, anche nel corso del rapporto stesso.
Tali principi, usando le chiare parole del Supremo Collegio sono:
ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio del rapporto il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente.
mentre:
la medesima attività andrà separatamente compensata, nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto (Cass. n. 1269/1988; conformi, fra altre: n. 3309/1991; n. 1818/1993; n. 7481/2000; n. 22892/2008);
tale orientamento ha trovato conferma in Cass. n. 21079/2013, per la quale, poiché lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso, … dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l’obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l’attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione … (conformi, fra altre: n. 8110/1995; n. 3902/2001);
prosegue l’Ordinanza sostenendo che, poiché gli AEC in vigore …. prevedono che debba essere “stabilito uno specifico compenso aggiuntivo”, in forma diversa dalla provvigione, “nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile”, ponendo di conseguenza la responsabilità per errore contabile del collaboratore quale presupposto indispensabile perché possa sorgere a favore dello stesso il diritto all’indennità.
Per procedere ad un nuovo esame della fattispecie, la Corte di rinvio, si dovrà attenere al principio di diritto richiamato, e dovrà verificare l’eventuale attribuzione all’agente, nel corso del rapporto, di responsabilità per errore contabile dovuto a colpa nell’esecuzione della prestazione accessoria.
Sintetizzando, vista la parziale confusione degli ultimi due principi di diritto esposti, che valevano per il caso specifico sottoposto all’esame (attività prevista ab initio, ma senza responsabilità contabile), si può schematicamente sostenere che, qualora la attività di incasso somme venisse conferita nel corso del rapporto, essa andrà separatamente compensata con specifica remunerazione, in quanto icto oculi è accessoria, non prevista e ulteriore rispetto alla obbligazione principale, indipendentemente dalla responsabilità di cassa per colpa.
Qualora invece la specifica attività di riscossione somme fosse prevista ab origine (ma senza responsabilità di errore o ammanco), il compenso si ritiene compreso in quello stabilito per le provvigioni in quanto l’attività diviene oggetto specifico del contratto e si presume essere stata oggetto di trattative sul compenso complessivo.
In ogni caso in cui, ab inizio o successivamente (cioè come nell’ultimo caso che abbiamo esposto), emergesse che “sia affidato all’agente o rappresentante (A) l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con (B) responsabilità dell’agente per errore contabile” sarà dovuto lo specifico compenso aggiuntivo in forma diversa da quella provvigionale ai sensi degli AEC previdenti ed in vigore (ad esempio A.E.C. commercio 2002 (art. 4), e 2009 (art. 5)).