Con l’ordinanza n. 29030/2019, pubblicata l’11 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale va eccepita l’incompetenza per valore del giudice nelle opposizioni all’esecuzione.
Venerdi 29 Novembre 2019 |
IL CASO: La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte, ha per oggetto l’opposizione promossa da un debitore avverso un pignoramento immobiliare a quest’ultimo notificato per il recupero di spese legali liquidate in un’ordinanza del Tribunale.
La procedura esecutiva veniva sospesa dal Tribunale su istanza del debitore opponente e venivano concesso il termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito con la relativa iscrizione al ruolo.
Ottenuta la revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione a seguito di reclamo, il creditore opposto introduceva il giudizio di merito nel quale il debitore costituendosi eccepiva l’incompetenza per valore del Tribunale. La costituzione da parte del debitore veniva depositata due giorni prima dell’udienza fissata e il creditore opposto eccepiva la decadenza dell’eccezione in quanto tardivamente proposta.
L’eccezione di incompetenza veniva accolta dal Tribunale, il quale assegnava termine per la riassunzione innanzi al Giudice di Pace essendo il valore della causa inferiore ad euro 5.000,00.
Pertanto, il creditore opposto, interponeva regolamento necessario di competenza, deducendo la violazione degli artt. 38, 166 e 167 c.p.c..
LA DECISIONE: Come è noto, nelle opposizioni esecutive, alla prima udienza il Giudice, dopo aver emesso il provvedimento sull’eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione, se la causa appartiene al suo ufficio fissa il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata con l’osservanza dei termini a comparire previsti dall’art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà.
Se invece, la causa non appartiene al suo ufficio, la rimette dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La Corte di Cassazione nel pronunciarsi sul regolamento di competenza, ritenendo la tardività dell’eccezione di incompetenza per valore formulata dal debitore in quanto proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata solo due giorni prima dell’udienza fissata per il giudizio di merito e, quindi, in evidente violazione del termine minimo (dimezzato) di cui al combinato disposto degli artt. 163 bis e 616 c.p.c., ha dichiarato la competenza del Tribunale e, quindi, rigettato l’eccezione di incompetenza per valore.
Secondo gli Ermellini, a prescindere dalla contestazione della controparte, il Tribunale, avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'eccezione e dunque non procedere all'esame nel merito della stessa.
Infatti, l’art. 38 c.p.c., comma 3, come novellato dalla legge n. 69 del 2009, confina il potere di rilievo officioso della incompetenza per valore, della incompetenza per materia e della incompetenza per territorio inderogabile "non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.".
Cassazione civile ordinanza n.29030/2019